Misure più diversificate e proporzionali e incentivare protocolli di sicurezza e piano vaccini nei luoghi di lavoro. Lo afferma Maddalena Boffoli, fondatrice dello studio legale Boffoli.
Gli interventi emergenziali in materia di lavoro si sono rivelati adeguati per imprese e lavoratori?
Se pur si sia verificata una delle più pesanti crisi affrontate dalle imprese italiane dal dopoguerra in poi, se guardiamo ai dati fornitici degli impatti dell’emergenza Covid-19 sulle imprese e sui lavoratori, non possiamo ritenere che i diversi interventi governativi emergenziali in materia di diritto del lavoro siano stati del tutto adeguati e sufficienti. Secondo l’Analisi economica e Statistica del 12 febbraio scorso del Mef sull’impatto della crisi Covid sul fabbisogno di liquidità delle imprese, le misure di sostegno per fronteggiare l’emergenza hanno contribuito a limitare il fabbisogno di liquidità delle imprese. In particolare, la moratoria sui debiti, i contributi a sostegno delle strutture di costo e i trasferimenti a fondo perduto sono stati strumenti particolarmente efficaci a sostegno delle imprese che effettivamente hanno registrato un deficit di liquidità. Al contrario, le misure di sospensione o esenzione delle imposte sono state caratterizzate da un minor livello di efficacia, poiché le risorse si sono orientate anche verso imprese che non hanno registrato carenza di liquidità. Ed infatti diversi sono stati gli impatti della situazione emergenziale nel tessuto produttivo imprenditoriale italiano. È quindi, probabilmente, mancata una adeguata diversificazione e proporzionalità nelle misure governative emergenziali. Non mancano, peraltro, dubbi sugli effetti di talune misure emergenziali.
Non sono chiare, infatti, le possibili conseguenze per l’impresa beneficiaria del finanziamento garantito in caso di violazione dell’impegno assunto. Va da sé che la certezza giuridica assume ancor più rilievo nell’attuale situazione di crisi. Se guardiamo anche all’impatto occupazionale dell’emergenza Covid-19, l’occupazione delle donne risulta fortemente discriminata ancor più dalla pandemia, dove certamente sono necessari maggiori interventi governativi e legislativi visto il protrarsi della situazione emergenziale.
Quali misure prioritarie dovrebbe mettere in campo il ministro Orlando?
In relazione alle problematiche ancor più evidenti oggi sul lavoro delle donne, il Recovery Plan deve rappresentare, per il nostro governo, una occasione per contrastare fermamente le profonde diseguaglianze di genere che attraversano il nostro Paese, a partire dal mercato del lavoro, rese ancor più evidenti nella situazione emergenziale. Con riferimento poi alla proroga del “divieto del licenziamento”, desta senz’altro interesse la recente sentenza con cui il Tribunale del lavoro di Barcellona (sentenza n. 283 del
15 dicembre 2020) ha disapplicato la normativa emergenziale spagnola che proibisce alle aziende, fino al 31 maggio 2021, di procedere a licenziamenti per motivi oggettivi riconducibili solo alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica.
Il giudice di Barcellona ha ritenuto che le decisioni imprenditoriali adottate al fine di garantire la sopravvivenza dell’attività aziendale dovevano ritenersi legittime, in quanto il divieto dei licenziamenti della legislazione spagnola è in contrasto con l’articolo 3.3 del Trattato Ue, nella parte in cui prevede che “l’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato (…) su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”. Se consideriamo che il nostro governo ha previsto in fase emergenziale un’estensione generalizzata del divieto di licenziamento a tutte le imprese e riferito a tutte le fattispecie di recesso per ragioni oggettive, l’intervenuta disapplicazione da parte del giudice spagnolo (della legislazione spagnola che vieta esclusivamente i recessi conseguenza diretta della crisi pandemica) deve senz’altro far riflettere il legislatore italiano. Non è da escludersi che si assista ad un totale cambio di approccio da parte delle imprese più orientate ad azionare giudizi a tutela del proprio diritto di iniziativa economica ex art.41 della Costituzione. Imprese che necessitato di misure di sostegno più rapide ed efficaci, di essere lasciate libere di esercitare anche, laddove sussistessero motivi effettivi economici, la facoltà di licenziamento con un altrettanto adeguato sostegno ai dipendenti interessati da tali provvedimenti espulsivi. Servirebbero misure molto più
differenziate a seconda del caso concreto, eque e proporzionate, unitamente ad una incentivazione di protocolli sicurezza e piani vaccini nei luoghi di lavoro (e non solo).