Dal 1º marzo sono entrate in vigore le nuove disposizioni per i procedimenti arbitrali depositati presso la Camera Arbitrale di Milano (CAM). La Legge di Bilancio ha infatti anticipato al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore della Riforma della giustizia civile (D. Lgs. 149/2022). Il nuovo Regolamento Arbitrale CAM recepisce le novità introdotte dalla Riforma che attribuisce agli arbitri i poteri cautelari, precedentemente preclusi. Il Regolamento si applicherà a tutti i procedimenti introdotti a partire dal 1° marzo 2023. La revisione del Regolamento è frutto del lavoro e dell’analisi del Consiglio Arbitrale e della Segreteria Generale della Camera Arbitrale di Milano.
Queste le principali modifiche introdotte:
- salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri potranno adottare provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di natura anticipatoria. Come avviene dinanzi al Giudice statale, gli arbitri potranno pronunciare detti provvedimenti senza convocare la parte resistente, se dalla sua convocazione può derivare un grave pregiudizio alle ragioni dell’istante, ferma la successiva tutela del contraddittorio;
- le parti possono chiedere all’Arbitro d’urgenza, arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale entro 5 giorni dal deposito dell’istanza, di adottare i provvedimenti cautelari; l’intera procedura si conclude entro 20 giorni; seguirà l’arbitrato di merito da instaurarsi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza con la quale si è richiesto l’intervento dell’Arbitro d’urgenza.
Si è colta, inoltre, l’occasione per apportare alcune piccole modifiche, suggerite dalla prassi applicativa. In particolare, si evidenziano:
- l’ampliamento dei provvedimenti che, in forma anonima, possono essere pubblicati a fini scientifici; la Camera potrà mettere a disposizione di studiosi e pratici dell’arbitrato non soltanto i lodi, ma anche le ordinanze e i provvedimenti resi dagli arbitri nel corso dei procedimenti; è rimasta ferma la possibilità per le parti di opporsi alla pubblicazione, entro il termine di 30 giorni decorrente dal deposito del lodo;
- la revisione dell’articolo dedicato al deposito degli atti introduttivi (domanda, risposta, replica) nel procedimento di arbitrato semplificato, dedicato ai casi meno complessi, che consente alle parti di giungere ad un lodo entro 3 mesi dalla costituzione dell’Arbitro unico, con un risparmio di costi di circa il 30% rispetto al procedimento ordinario.
Sono rimaste invariate le norme poste a garanzia del principio del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa, così come è stato confermato il codice deontologico degli arbitrati, annesso al Regolamento. Anche il Tariffario non è stato modificato, rimanendo dunque invariati sia gli onorari dell’istituzione sia gli onorari spettanti agli arbitri.
“Le controversie – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore generale della Camera Arbitrale di Milano (CAM) – rallentano l’attività di un’azienda e, soprattutto se protratte nel lungo periodo, ostacolano gli investimenti e l’occupazione. Sempre più imprese negli ultimi anni stanno riconoscendo il valore dell’arbitrato, per la sua capacità di risolvere le liti in modo rapido e con costi certi e predeterminati. Lo confermano i nostri dati: negli ultimi 4 anni (2019-2022) in CAM le domande di arbitrato sono aumentate del 28%, per un valore complessivo annuo dei procedimenti gestiti pari a 477 milioni di euro. Risultano stabili i procedimenti internazionali amministrati da CAM, che negli ultimi 4 anni pesano mediamente il 20% sul totale. Registriamo segnali di fiducia verso l’istituzione CAM: aumentano, infatti, le nomine degli arbitri effettuate dal nostro Consiglio Arbitrale. Si riduce la durata dei procedimenti arbitrali del 7% nei 4 anni presi in considerazione. In questo contesto la nuova riforma non solo dà una spinta verso la modernizzazione del sistema giustizia in generale e dell’arbitrato, colmandone alcune lacune, ma soprattutto porta l’Italia a diventare un Paese “arbitration friendly”, con effetti economici interessanti: finalmente si consente all’Italia di accrescere il proprio peso nel panorama dell’arbitrato internazionale, rendendo questo Paese una sede sempre più appetibile per lo svolgimento di procedure arbitrali, contribuendo così all’attrazione degli investimenti esteri. Si tratta di una triplice elica per la nostra economia e per il sistema economico. Come tutte le riforme è certamente migliorabile, occorre ora stare attenti ad alcune declinazioni operative e ad alcuni passaggi delicati. Come CAM siamo pronti a fare la nostra parte e siamo a disposizione come tecnici della materia per valorizzare al meglio questo strumento, davvero utile al sistema giustizia e al sistema economico”.
Le novità normative
Al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, il legislatore ha previsto l’obbligo degli stessi di rivelare ogni circostanza che possa mettere in dubbio la propria indipendenza. L’obbligo di disclosure è stato adottato dalla Camera Arbitrale di Milano nel suo Regolamento ben prima di questa riforma. Altra novità è la rimozione del divieto degli arbitri di adottare provvedimenti cautelari che, prima della riforma, erano prerogativa esclusiva del giudice ordinario. Questi interventi colmano una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello di altri ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini; contribuiscono, inoltre, a creare nel nostro Paese una legislazione più favorevole all’utilizzo dell’arbitrato, rendendo l’Italia una sede sempre più appetibile per lo svolgimento di procedure arbitrali internazionali. Un’altra novità riguarda l’esecutività del lodo straniero: è prevista, infatti, l’immediata esecutività del decreto con il quale il Presidente della Corte d’Appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna.
Dati CAM 2022 e ultimi 4 anni
Cresce l’utilizzo dell’arbitrato CAM.
Dati nei 4 anni (2019-2022): Negli ultimi 4 anni si registra un aumento del 28% delle domande di arbitrato CAM passando da 102 domande a 131.
Il valore medio delle controversie è pari a 477 milioni di euro all’anno.
Tempi: si riduce la durata dei procedimenti del 7% in 4 anni. Attualmente un procedimento dura in media 13 mesi.
Focus Dati 2022 su 2021. Domande: Aumenta il numero delle domande depositate del 6% passando da n.123 del 2021 a n.131 del 2022.
I settori che registrano un maggiore ricorso all’arbitrato sono il societario (che pesa il 24% sul totale); l’affitto, vendita e cessione del ramo d’azienda (pesa il 18%) e la fornitura di beni e servizi (17%). Variazioni settori su un anno: nell’ultimo anno (2022) si registra una notevole crescita delle controversie che riguardano la fornitura di beni e servizi, segue l’incremento delle controversie relative all’affitto, vendita e cessione di ramo d’azienda, fortemente influenzate dalla pandemia e dalle misure adottate per il contenimento della stessa. Si registra anche un aumento delle liti in materia di appalto, anche dovuto al rincaro dei prezzi dell’energia, delle materie prime e della componentistica. Il settore energetico ha subito un incremento, anche se al momento non marcato, in parte determinato dall’aumento dei prezzi dell’energia e del gas.
Nomine da parte del Consiglio Arbitrale: sono 79 le nomine di arbitri effettuate dal Consiglio Arbitrale CAM nel 2022; erano 45 nel 2021.
Durata media di un procedimento: 13 mesi.
Arbitrato Semplificato: nel 2022 i casi sono 22 che pesano il 16.8% del totale. Per la maggior parte fanno ricorso all’Arbitrato Semplificato le piccole e medie imprese.
Focus su Arbitrato Semplificato: è un nuovo procedimento arbitrale (in vigore dall’1 luglio 2020). Riduce tempi e costi rispetto al procedimento ordinario. Applicazione: si applica ai procedimenti che abbiano un valore economico non superiore a 250 mila euro oppure senza alcun limite di valore economico se le parti lo richiedono. Tempi: in media il procedimento dell’arbitrato semplificato si conclude in 6 mesi: in un tempo quindi inferiore della metà rispetto al tempo necessario per la conclusione di un procedimento arbitrale ordinario (13 mesi). Semplificazione nel funzionamento: la decisione è sempre affidata ad Arbitro unico (anziché ad un collegio di 3 arbitri); il numero di memorie è sensibilmente ridotto; l’istruttoria si svolge al massimo in un’unica udienza.
Confronto dati Arbitrato Camera Arbitrale di Milano con altre realtà a livello nazionale.
In Italia nel 2017 si contavano 142 Camere Arbitrali (+2% rispetto alle 139 del 2016), di queste 64 sono le Camere Arbitrali delle Camere di commercio (costituite da 85 Camere di commercio presenti nelle varie province italiane) e 78 Camere Arbitrali non appartenenti al sistema camerale.
Queste 142 Camere Arbitrali, nel decennio 2008-2017, hanno ricevuto un mole lavoro pari a 7.393 domande di arbitrato, ricevendo in media ogni anno 680 domande di arbitrato (682 nel 2017, dato in media negli ultimi anni).
Le 142 Camere Arbitrali ricevono in media 4,8 procedimenti arbitrali all’anno. La sola Camera Arbitrale di Milano (CAM) ogni anno in media riceve circa 120 domande di arbitrato. CAM è dunque l’istituzione di riferimento nazionale è la più attiva e operativa nel nostro Paese.
(Fonte Isdaci Istituto scientifico per l’arbitrato, la mediazione e il diritto commerciali- 11° Rapporto del 2019- mai presentato riferito a dati 2017- Pag 28).
Rete nazionale il network CAM
La Camera Arbitrale di Milano, a livello nazionale, affianca alcune Camere di Commercio italiane e altri enti nell’amministrazione degli arbitrati. L’amministrazione congiunta dei casi avviene sulla base del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Camere di commercio convenzionate: Camera di Commercio di Avellino (ora Irpinia-Sannio), di Bari, di Benevento, di Bologna, di Brescia, di Cremona, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Genova, di Lecco, di Mantova, di Modena, di Padova, di Pavia, di Piacenza, di Pistoia, di Varese e Curia Mercatorum – centro di mediazione-arbitrato promosso dalle Camere di commercio di Treviso-Belluno e di Venezia Rovigo. Altri enti convenzionati: Associazione Italiana per l’Arbitrato, Camera Arbitrale Forense di Pescara, Ordine degli Avvocati di Genova, Ordine degli Avvocati di Monza, Ordine degli Avvocati di Treviso.