Lo studio legale Orabona ottiene l’assoluzione per l’Arch. Malesardi dall’accusa di lesioni personali colpose per un incidente in un cantiere edile a Milano.
Il Tribunale di Milano ha assolto con formula piena l’imputato “per non aver commesso il fatto”.
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]L’avvocato Andrea Orabona, name partner dello Studio Legale Orabona, ha ottenuto per il suo assistito, l’Arch. Leonardo Malesardi, una sentenza di assoluzione pronunciata lunedì 14 maggio 2018 con la formula piena del “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Milano, Sez. XI Penale, in composizione monocratica.
L’Arch. Leonardo Malesardi, in qualità di responsabile della sicurezza e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (CSE), era imputato con l’accusa di lesioni personali colpose gravissime subite da un operaio nel corso del sollevamento con un argano di materiali forati all’interno di un cantiere ubicato nel centro di Milano.
Il Tribunale di Milano ha accolto in toto la tesi difensiva sull’irresponsabilità dell’Arch. Malesardi per l’infortunio subito dal giovane operaio, dipendente di un’impresa sub/appaltatrice di lavori edili, in considerazione del grado di massima diligenza serbato a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere ai sensi del D. Lvo 2008/81 e dalla mancata derivazione dell’infortunio ad un difetto di vigilanza sulla compresenza di rischi interferenziali dovuti a lavorazioni contestualmente affidate a più imprese esecutrici.
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L’Arch. Leonardo Malesardi, in qualità di responsabile della sicurezza e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (CSE), era imputato con l’accusa di lesioni personali colpose gravissime subite da un operaio nel corso del sollevamento con un argano di materiali forati all’interno di un cantiere ubicato nel centro di Milano.
Il Tribunale di Milano ha accolto in toto la tesi difensiva sull’irresponsabilità dell’Arch. Malesardi per l’infortunio subito dal giovane operaio, dipendente di un’impresa sub/appaltatrice di lavori edili, in considerazione del grado di massima diligenza serbato a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere ai sensi del D. Lvo 2008/81 e dalla mancata derivazione dell’infortunio ad un difetto di vigilanza sulla compresenza di rischi interferenziali dovuti a lavorazioni contestualmente affidate a più imprese esecutrici.
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