Quando un lavoratore cessa il rapporto di lavoro per malattia, le ferie non godute devono essere pagate dal datore di lavoro. Questa è la sentenza stabilita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14083, che ribadisce i diritti dei dipendenti nel pubblico impiego privatizzato. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio questa sentenza e i suoi effetti sui lavoratori e i datori di lavoro.
Indice dei contenuti
Il diritto alle ferie nel pubblico impiego privatizzato
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che nel pubblico impiego privatizzato, il dipendente non perde il diritto alle ferie non godute e alla relativa indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro dovuta a malattia. Questo principio è stato affermato nella sentenza n. 14083, depositata recentemente.
Il caso del medico pediatra
Un esempio concreto che ha portato a questa sentenza riguarda un medico pediatra che ha richiesto il pagamento di oltre 41.000 euro per 178 giorni di ferie non godute tra il 1998 e il 2007. Il medico era stato costretto a ritirarsi dal lavoro per inabilità permanente a partire dal 1° febbraio 2017. Nonostante le sentenze sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio, la Sezione lavoro della Cassazione ha accolto il suo ricorso.
Gli obblighi del datore di lavoro
Capacità organizzativa e avviso perentorio
Secondo la sentenza, il datore di lavoro deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile affinché il dipendente potesse usufruire delle ferie. Ciò include un invito chiaro e specifico a prendere le ferie, con un avviso esplicito che in caso contrario, le ferie non godute saranno perse. Non è sufficiente un avviso generico, come quello dato al medico nel 2013, che subordinava il godimento delle ferie alle esigenze di servizio e alle proprie esigenze.
Onere della prova
La Corte ha ribadito che l’onere della prova spetta sempre al datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver permesso effettivamente al dipendente di usufruire delle ferie. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, le ferie non godute devono essere compensate economicamente.
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute
Eccezioni al divieto
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute opera solo quando il dipendente rinuncia volontariamente a fruire delle ferie. In caso di malattia che impedisca la fruizione delle ferie, il divieto non si applica. Questa posizione è supportata anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte Costituzionale italiana.
Sentenze correlate
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 95/2016, ha stabilito che la monetizzazione delle ferie non godute non si applica nei casi di malattia, in quanto la volontà del lavoratore non gioca alcun ruolo. Il Consiglio di Stato ha confermato che il dipendente ha diritto alla retribuzione delle ferie non godute se una malattia prolungata ha impedito di usufruirne.
Applicazione pratica della sentenza
Il caso specifico del medico
Nel caso del medico pediatra, è stato accertato che il ritiro dal lavoro è avvenuto per cause non imputabili a lui, ossia una malattia che lo ha reso inabile al lavoro. La comunicazione del datore di lavoro, che subordinava le ferie alle esigenze di servizio, non è stata ritenuta idonea a privarlo del diritto alla compensazione economica delle ferie non godute.
Implicazioni per i datori di lavoro
I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione nel comunicare ai dipendenti la necessità di usufruire delle ferie in modo chiaro e specifico. Devono inoltre dimostrare di aver creato effettive opportunità per il dipendente di prendere le ferie. In caso contrario, saranno tenuti a compensare economicamente le ferie non godute.
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Fonti
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 14083
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016
- Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417
- Direttive della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-341/15)