Niente cancellazione dall’albo per gli avvocati inadempienti alla formazione: il decreto attuativo è ancora mancante

Il CNF chiarisce che la cancellazione dall'albo per mancato adempimento della formazione non è ancora applicabile senza il decreto attuativo.

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha recentemente chiarito che non sarà prevista la cancellazione dall’albo per gli avvocati che non completano la formazione obbligatoria. Questa disposizione, contenuta nell’art. 2, comma 5 del DM 47/2016, non è infatti ancora operativa a causa della mancanza del decreto attuativo del Ministero della Giustizia. La precisazione arriva dal parere n. 15/2024, fornito dal CNF in risposta a un quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Novara.

Il quesito del COA di Novara

Il COA di Novara ha sollevato una questione cruciale, chiedendo se la cancellazione automatica dall’albo fosse inevitabile per un avvocato che non ha raggiunto i crediti formativi necessari in un triennio non più sanabile. In particolare, il Consiglio piemontese voleva sapere se la cancellazione prevista dal DM 47/2016 dovesse essere applicata automaticamente o se il COA potesse effettuare una valutazione caso per caso, determinando modalità e criteri alternativi.

Il parere del CNF

Il CNF ha chiarito che, secondo l’articolo 2, comma 5 del DM 47/2016, spetta a un successivo decreto del Ministro della Giustizia stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali deve individuare, attraverso sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.

La mancata emanazione del decreto ministeriale menzionato rende attualmente inapplicabile la norma sulla cancellazione dall’albo per mancato rispetto dell’obbligo formativo. Questo significa che, anche in caso di inadempimento dell’obbligo formativo, la cancellazione non può essere eseguita. Di conseguenza, il COA deve ancora valutare le possibili conseguenze per chi non adempie a questo obbligo, come ad esempio la segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

In sintesi, gli avvocati che non completano la formazione obbligatoria non rischiano attualmente la cancellazione dall’albo a causa della mancanza del decreto attuativo necessario per rendere operativa questa disposizione del DM 47/2016. Tuttavia, restano in vigore altre possibili conseguenze disciplinari che il COA può adottare, come la segnalazione al CDD. Questo chiarimento del CNF risponde alle preoccupazioni del COA di Novara e fornisce una guida chiara per gli ordini circondariali sulla gestione degli inadempimenti formativi in attesa dell’emanazione del decreto attuativo.

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