Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, ha introdotto un regolamento fondamentale per la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense. Questo regolamento, emanato dal Ministero della Giustizia, mira a incentivare la funzione conciliativa dell’avvocato e a garantire una remunerazione adeguata per l’attività professionale. In particolare, l’art. 4, comma 6 del D.M. n. 55/2014, prevede un compenso specifico in caso di conciliazione e transazione della lite.
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Cosa sono i Parametri Forensi
I parametri forensi sono criteri utilizzati per la liquidazione dei compensi in assenza di un accordo scritto tra l’avvocato e il cliente. La norma generale, sancita dall’art. 13 della Legge professionale, stabilisce che “il compenso spettante al professionista sia pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.”
Trasparenza e informazione al cliente
La legge professionale impone all’avvocato, nel rispetto del principio di trasparenza, di informare il cliente sul livello di complessità dell’incarico. L’avvocato deve fornire tutte le informazioni utili riguardo agli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione. Inoltre, è obbligatorio comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
Rimborso delle spese forfettarie
Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate e di trasferta, all’avvocato spetta un rimborso delle spese forfettarie, generalmente pari al 15% del compenso totale per la prestazione.
Fattori considerati per la liquidazione del compenso
Per determinare la liquidazione del compenso, devono essere considerati diversi fattori della prestazione professionale:
- Caratteristiche della prestazione
- Urgenza
- Pregio dell’attività prestata
- Importanza e natura dell’affare
- Difficoltà e valore dell’affare
- Condizioni soggettive del cliente
- Risultati conseguiti
- Numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Compensi giudiziali e accordi tra avvocato e cliente
Per quanto riguarda i compensi giudiziali, l’importo può essere liberamente concordato tra cliente e professionista. In mancanza di tale accordo, se la decisione sulla liquidazione del compenso spetta al Giudice, si applicheranno i parametri ministeriali.
Fasi della liquidazione del compenso
Il compenso viene liquidato considerando diverse fasi dell’attività professionale:
- Fase di studio della controversia: esame e studio degli atti, consultazioni con il cliente, ispezioni dei luoghi, ricerca dei documenti e relazioni preliminari.
- Fase introduttiva del giudizio: atti introduttivi del giudizio e relativa costituzione, inclusi gli esami degli allegati.
- Fase istruttoria: attività istruttoria vera e propria.
- Fase decisionale: preparazione e partecipazione alla decisione finale.
Anche le attività stragiudiziali rientrano nell’applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali in assenza di un accordo scritto. Secondo l’art. 18 del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi di ogni attività inerente all’affare.
Compenso per conciliazione e transazione
Un aspetto particolare riguarda la conciliazione e la transazione della controversia. L’art. 4 del D.M. 55/2014 prevede che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione, il compenso per questa attività sia pari all’importo liquidabile per la fase decisionale, aumentato del 25%. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato questa interpretazione, stabilendo che il Tribunale aveva errato nel riconoscere solo il 25% dell’importo previsto per la fase decisionale, anziché l’intero importo aumentato del 25%.
I parametri forensi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sono strumenti essenziali per garantire una giusta remunerazione all’avvocato, sia in attività giudiziali che stragiudiziali. Essi forniscono un quadro di riferimento chiaro e trasparente per la liquidazione dei compensi, promuovendo la funzione conciliativa e garantendo il rispetto dei diritti e delle aspettative di entrambe le parti coinvolte nel rapporto professionale.