La Cassa Forense è l’ente privato che gestisce il sistema previdenziale di tutti gli avvocati italiani iscritti agli Albi forensi, garantendo loro tutele previdenziali e assistenziali. Non occorre presentare una domanda d’iscrizione all’ente, è la stessa Cassa Forense che provvede ad iscrivere i professionisti, contestualmente al loro inserimento negli Albi.
Si tratta di una fondazione autonoma dal punto di vista gestionale e contabile, ma comunque sottoposta al controllo statale, attraverso l’operato dei Ministeri del Lavoro, dell’Economia e della Giustizia, nonché alla supervisione della Corte dei Conti.
Il finanziamento della Cassa Forense avviene proprio attraverso i contributi versati dagli iscritti. Ma quali sono questi contributi? E quali le relative scadenze? Ecco quando si paga la cassa Forense.
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Quando si paga la Cassa Forense? Tutte le scadenze dei vari contributi da versare
Tra una causa legale e l’altra, è facile perdere traccia delle varie scadenze di ciascun onero dovuto. Ecco spiegata la natura di ogni contributo, con le relative scadenze e le modalità di pagamento, per non dimenticare più quando si paga la Cassa Forense.
Il contributo soggettivo – corrisposto da tutti gli iscritti alla Cassa Forense
Il contributo soggettivo va corrisposto obbligatoriamente da tutti gli iscritti alla Cassa ed è calcolato sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF. Al momento è fissato al 15% sulle cifre dichiarate che rientrano nel tetto reddituale annualmente stabilito, che per il 2024 ammonta a €121.900. Su eventuali eccedenze reddituali è invece dovuta una percentuale minore: il 3%, a titolo solidale.
E’ comunque previsto un contributo soggettivo minimo obbligatorio, corrispondente, per il 2024, a €3.355. La cifra viene dimezzata nei primi 6 anni di iscrizione alla Cassa Forense, qualora l’iscrizione sia avvenuta prima del compimento del 35° anno di età del professionista.
Il contributo soggettivo minimo è richiesto nell’anno di competenza, ossia nel medesimo anno di produzione del reddito. La sua riscossione avviene in 4 rate distribuite nel corso dell’anno tramite avvisi di pagamento pagoPa o modelli F24:
- 1° rata – 29 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre
In sede di autoliquidazione del Modello 5, contenente la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno antecedente, viene calcolata la restante parte del contributo soggettivo da versare. Il contributo in autoliquidazione soggettivo deve quindi essere corrisposto in 2 rate di eguale importo attraverso avvisi di pagamento pagoPa o modelli F24, entro i seguenti termini di scadenza:
- 1° rata – entro il 31 luglio
- 2° rata – entro il 31 dicembre
Il contributo integrativo – corrisposto da tutti gli iscritti alla Cassa Forense
Fissato per il 2024 nella misura del 4% del volume d’affari Iva, il contributo integrativo va corrisposto da tutti gli iscritti alla Cassa Forense. Determinato anch’esso in sede di autoliquidazione del Modello 5, il contributo in autoliquidazione integrativo va corrisposto congiuntamente a quello soggettivo, con le scadenze e le modalità sopracitate.
Imprescindibile è il versamento del contributo integrativo minimo, fissato a €850 per l’anno 2024. Tale onere, però, non è dovuto per il periodo di praticantato e per i primi 5 anni di iscrizione all’ente. Per i successivi 4 anni è invece dimezzato, qualora l’iscrizione sia avvenuta prima del compimento del 35° anno di età. Il pagamento del contributo integrativo minimo avviene in 4 rate, con le medesime modalità e scadenze del contributo soggettivo minimo, precedentemente indicate.
Il contributo di maternità – corrisposto da tutti gli iscritti alla Cassa Forense
Il contributo di maternità viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense. Per il 2024 è stato da questa fissato a €96,76, da pagare in un’unica soluzione. E’ dovuto da tutti gli iscritti, che devono versarlo congiuntamente al pagamento della 4° rata dei contributi minimi, quindi il 30 settembre.
Il contributo soggettivo modulare volontario – corrisposto dagli iscritti su base volontaria
Il contributo soggettivo modulare volontario può essere corrisposto per finanziare una quota aggiuntiva di pensione, non solo dagli iscritti alla Cassa Forense, ma anche dai pensionati di invalidità, fino al raggiungimento dell’età prevista per l’accesso al trattamento pensionistico.
Tale contributo facoltativo è compreso tra l’1% ed il 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF, sempre entro il tetto reddituale. E’ inoltre possibile dedurlo dal reddito professionale in caso di adesione al regime fiscale ordinario. La quota stabilita va versata in un’unica soluzione il 31 dicembre, in sede di autoliquidazione del Modello 5.
Il contributo dei pensionati – per vecchiaia o invalidità
I pensionati di vecchiaia che scelgono di continuare ad esercitare la professione, sono tenuti a pagare il contributo di maternità, il contributo integrativo nella misura del 4% e il contributo soggettivo nella misura del 7,5%. Questa categoria di pensionati non è però tenuta a versare i contributi minimi a partire dall’anno successivo alla maturazione del diritto alla pensione.
I pensionati d’invalidità, d’altra parte, devono versare i contributi dovuti nella stessa misura e secondo i medesimi regolamenti previsti per tutti gli altri iscritti non pensionati.
Quali sono le sanzioni per chi non paga i contributi alla Cassa Forense
In caso di inadempimento degli obblighi sopra descritti, la Cassa Forense prevede un sistema sanzionatorio ben strutturato, con sanzioni determinate in misura fissa o in percentuale predeterminata. In particolare è possibile ricevere una sanzione nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 2 situazioni:
- omesso o ritardato invio del Modulo 5
- omesso o ritardato pagamento dei vari contributi
Ecco come viene multato, secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio della Cassa Forense, chi omette o ritarda il pagamento dei contributi soggettivi e integrativi dovuti, comprendenti quelli minimi, quello di maternità ed eventuali eccedenze.
IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVE | SANZIONE (in percentuale sul versamento irregolare) |
Omissione totale versamenti | 24% |
Omissione parziale versamenti (non inferiore al 20% del dovuto) | 12% |
Ritardo nei versamenti entro 8gg | solo interessi |
Ritardo nei versamenti da 9 a 30gg | 4% |
Ritardo nei versamenti da 31 a 150gg | 6% |
Ritardo nei versamenti oltre 150gg | 10% |
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