Lo studio legale Liparota\Vazzana & Partners vince al Consiglio di Stato per Trade Art 2000 S.p.A.

Lo studio, con un team guidato dalla partner Marianna Vazzana, ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Asl Roma 6 avente ad oggetto la fornitura di strumenti elettromedicali.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato tra la società prima classificata e la stazione appaltante, disponendo il subentro della Trade Art (dapprima esclusa) nel rapporto contrattuale.
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
Clicca qui per registrarti gratis adesso o esegui il login per continuare.”]Tale pronuncia esprime un principio di diritto in contrasto con una precedente sentenza emessa da altra sezione del Consiglio di Stato anch’essa chiamata a pronunciarsi in ordine all’omessa indicazione degli oneri di sicurezza, previsti dall’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La sentenza qui in esame riveste particolare importanza nel panorama giurisprudenziale in quanto il principio sancito è che l’omessa espressa quantificazione degli oneri per la sicurezza aziendale (cc.dd. oneri interni) nell’offerta economica, ora codificato dall’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non comporta l’automatica esclusione dell’impresa concorrente che, pur senza evidenziarli separatamente nell’offerta, li abbia comunque considerati nel prezzo complessivo dell’offerta.
Ed infatti, l’assenza di una “specifica” indicazione degli oneri per la sicurezza interna nel testo del “Nuovo codice appalti” non è del resto causale, perché il legislatore nazionale, nell’attuare la Direttiva 2014/24/UE, non si è realmente discostato dall’orientamento sostanzialistico del diritto eurounitario che, da ultimo ed espressamente nell’art. 57 di tale Direttiva, non ha mai inteso comprendere l’inadempimento di questo mero obbligo formale – la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna separatamente dalle altre voci dell’offerta – tra le cause di esclusione.
Tale sentenza risulta di indubbia importanza in quanto emessa a seguito di una serie di pronunce altalenanti provenienti dai TAR nazionali e di una singola e diversa pronuncia emessa da altra sezione del Consiglio di Stato.
Lo studio legale Liparota\Vazzana & Partner ha assistito Trade Art 2000 S.p.A. con un team guidato dall’avv. Marianna Vazzana.

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