Gli studi legali più attivi nel tax

Di Tanno e associati, Dentons e Pavia e Ansaldo in cima alla classifica Le Fonti Legal sul settore fiscale. Dall’m&a, all’immobiliare, al contenzioso tributario, all’assistenza alle imprese nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria: crescono gli affari dei fiscalisti.  Con l’incognita della digital tax italiana recentemente bocciata dall’Ocse

Di Tanno e associati in cima alla classifica degli studi legali più attivi nel tax

Un settore in continua crescita, con il fiscalista che risulta decisivo in operazioni che vanno dall’m&a, al transfer pricing, all’analisi delle stabili organizzazioni italiane di gruppi internazionali, ai piani di Industria 4.0 sulla massimizzazione degli incentivi fiscali, fino al patent box, ai crediti per spese in ricerca e sviluppo e al contenzioso tributario.

Sono le principali attività che svolgono gli studi legali più attivi nell’area tax, che Le Fonti Legal ha fotografato mettendo in evidenza l’attività svolta nei primi nove mesi del 2018. Tra le maggiori operazioni, la costituzione del terzo fondo infrastrutture da parte di F2i sgr, assistita dallo studio Di Tanno con Tommaso Di Tanno e Fabio Brunelli.

Il deal è stato da 3,1 miliardi di euro. Sempre lo studio Di Tanno, che nel 2018 ha gestito 11 operazioni fiscali, ha seguito NB Aurora curando gli aspetti fiscali e regolamentari per il fondo di permanent capital nel closing e nella quotazione sul Miv di Borsa italiana e nell’acquisizione di FII. Lo studio ha seguito inoltre Alitalia Cai negli interpelli sul regime delle rinunce a crediti in pendenza di piani attestati ex art. 67 della legge fallimentare.

A seguire, nel ranking di Le Fonti Legal, si posiziona Dentons, che ha seguito dieci operazioni nel 2018 e che si è rafforzato in maniera decisiva nel tax, ormai un anno e mezzo fa, con l’ingresso di Giulio Andreani. Lo studio, tra l’altro, ha seguito Engineering – Ingegneria informatica nella presentazione di un interpello alla direzione centrale dell’Agenzia delle entrate per la disapplicazione della normativa antielusiva speciale prevista ai fini Ace. Completa il podio Pavia e Ansaldo, con 13 operazioni chiuse, tra cui l’assistenza prestata a Tui group per gli aspetti tax e tax insurance nell’ambito dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Musement di Milano.

Fabio Brunelli, partner di Di Tanno e associati, afferma che «le attività più significative su cui si è concentrato lo studio si riferiscono ai settori degli intermediari finanziari e degli investimenti in capitale di rischio, del merger & acquisition, del contenzioso tributario e dell’assistenza in procedure di interpello presso l’Agenzia delle entrate. È crescente la sensibilità delle imprese verso le esigenze di gestione preventiva del rischio fiscale nelle sue diverse forme e la necessità di una rappresentanza autorevole nelle interlocuzioni con l’Amministrazione finanziaria e le Corti tributarie su questioni complesse». Altro tema caldo è la digital tax, con l’Ocse che di recente ha giudicato non credibile la normativa italiana.

Secondo Tommaso Di Tanno, «la norma italiana si inserisce nel filone di una proposta di Direttiva comunitaria e può semplicemente essere resa coerente con essa. Le valutazioni espresse dall’Ocse rispondono palesemente alla tutela di interessi americani ed alla volontà di questi ultimi di sottrarsi alla necessaria modifica del concetto di stabile organizzazione in un contesto di crescente economia digitale».

Secondo Andrea Fiorelli, partner di Dentons, «il focus principale dell’attività del nostro studio legale è sulle operazioni di m&a, nelle diverse e possibili declinazioni, nonché sulle ristrutturazioni di gruppi prevalentemente in ambito internazionale. Sul primo ambito, l’area di maggiore attività in termini assoluti permane quella immobiliare in funzione di un interesse degli investitori istituzionali per il mercato italiano connotato a tutt’oggi, nonostante le incertezze del quadro macroeconomico e politico, da ritorni economici di assoluto interesse anche comparativamente ad altre realtà geografiche in ambito europeo.

Per quanto concerne invece le ristrutturazioni transnazionali di gruppi societari, le stesse si connotano prevalentemente come operazioni finalizzate al legittimo efficientamento finanziario e fiscale delle realtà societarie internazionali ovvero come rimodulazione funzionale a successive operazioni straordinarie di acquisizione/dismissione di asset societari». Riguardo le principali problematiche di natura fiscale su cui le imprese chiedono consulenza, Fiorelli afferma che, «oltre alle tematiche tributarie incardinate nei citati contesti di operazioni societarie straordinarie, oggi le istanze più pressanti che arrivano al nostro dipartimento tributario dal mondo delle imprese sono sempre più quelle legate ad un accompagnamento professionale delle realtà aziendali, ancor più laddove strutturate e complesse, nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Ciò non tanto e non solo nella fase patologica dell’interazione con l’amministrazione finanziaria, ma piuttosto in una fase preventiva che ricerca un rapporto costruttivo e virtuoso del mondo aziendale con compliance fiscale e con gli interlocutori pubblici incaricati della relativa gestione ordinaria e di controllo». Riguardo la digital tax italiana, Fabrizio Capponi, partner e membro della global tax practice di Dentons, ritiene «il giudizio dell’Ocse basato prevalentemente su due aspetti: la mancata inclusione di diverse tipologie di piattaforme digitali e le problematiche connesse alla doppia imposizione.

Una nuova formulazione della norma sulla digital tax, a rigore, dovrebbe prevedere una revisione dell’attuale nozione di permanent establishment in modo da ricomprendere il concetto di presenza economica significativa. In realtà, nel breve periodo, la soluzione ricadrà probabilmente sulla tassazione del reddito o, più probabilmente, del volume d’affari. La percezione generale è che, a prescindere dalle novità che interesseranno la normativa, le soluzioni prospettate rimarranno sulla carta. La norma porterà, infatti, alla emersione di stabili organizzazioni nel territorio italiano dei soggetti web».

Claudio Grisanti, partner di Pavia e Ansaldo, sottolinea, riguardo l’attività prevalente dello studio, la richiesta da parte dei clienti «di rendere pareri in merito alle norme antielusive introdotte in materia di Ace. Abbiamo seguito alcune procedure in tema di bilaterali in tema di transfer pricing con la Germania. Tenuto conto delle recenti novità legislative molte imprese chiedono di essere supportate in merito alla verifica preliminare dei requisiti per poter accedere ai crediti di imposta per le spese di ricerca e sviluppo ovvero di formazione del personale.

Continua poi l’interesse per il regime del patent box che ancorché ridotto garantisce interessanti risparmi d’imposta. Dall’altra parte il principio di derivazione rafforzato introdotto di recente richiede approfondimenti da parte delle imprese per prendere le decisioni più appropriate che quindi devono essere approfondite in via preventiva». Riguardo la digital tax italiana, Grisanti ritiene che «un intervento riguardante la tassazione della digital economy per essere efficace non può essere regolato dalla legislazione di un singolo stato ma necessita di una iniziativa transnazionale. in altri termini data la natura intrinseca del commercio on line ogni forma di limitazione solo parziale non riesce a sortire i propri effetti perchè il fenomeno si riorganizzerà velocemente per schivare l’ostacolo. Di contro, laddove la regolamentazione venga adottata uniformemente su scala transazionale sarà possibile prevedere delle effettive misure contenitive. Ne consegue che l’Ue è di certo il contesto più adatto per prevedere una normativa sulla digital economy».

Attivo nel tax anche lo studio Gattai Minoli Agostinelli & partner, che ha seguito, tra l’altro, Sintonia spa per i profili fiscali dell’operazione di finanziamento da un miliardo di euro ottenuto da un pool di dieci banche. Il team è stato guidato dal partner Cristiano Garbarini, secondo il quale le principali problematiche su cui le imprese chiedono consulenza sono «le tematiche inerenti la strutturazione delle operazioni e l’assistenza nella redazione e nella negoziazione degli accordi con le controparti e con i soggetti finanziatori».

Sulla digital tax, invece, Garbarini sottolinea come sia «poco probabile ipotizzare l’introduzione di una “digital tax” nella forma approvata dalla Legge Finanziaria per il 2018. Si tratta infatti di un’imposta che ha una struttura molto diversa rispetto all’analoga “web tax” proposta dalla Commissione Europea nel marzo del 2018. L’iniziativa della Commissione europea, oggetto di notevoli dibattiti per la sua complessità e la difficile compatibilità con i trattati fiscali internazionali, è nata proprio con l’intenzione di porre un freno alle varie “web tax” introdotte, in ordine sparso, dai legislatori nazionali e di prevedere l’introduzione di un’unica forma di “digital tax” a livello comunitario.

Anche l’introduzione di una “web tax” comunitaria, come soluzione temporanea, così come ipotizzato dalla Commissione Ue, presenta molte difficoltà; ciò è dovuto in primo luogo alle forti divisioni ancora esistenti tra i Paesi dell’Ue e tra questi e gli Stati Uniti. L’introduzione di una nuova imposta “temporanea” non sembra in effetti una soluzione ideale; riteniamo d’altra parte opportuno proseguire negli sforzi per la definizione di nuove modalità di ripartizione del gettito erariale tra gli Stati, eventualmente adottando una nuova nozione di “stabile organizzazione virtuale”, nella forma della cosiddetta “presenza economica significativa”».

A parere di Massimiliano Gazzo, partner di De Berti Jacchia, negli ultimi mesi lo studio ha assistito «in particolare Gruppi internazionali, nell’implementazione e definizione delle politiche e della documentazione di transfer pricing; attribuzione di utili alle stabili organizzazioni italiane di Gruppi internazionali; strutturazione di riorganizzazioni e pianificazione fiscale di Gruppi internazionali; piani governativi Industry 4.0 con riguardo alla massimizzazione degli incentivi fiscali garantiti per investimenti in beni materiali e immateriali, Patent Box, crediti per spese R&D».

«Di recente le maggiori richieste di consulenza rivolte ai nostri esperti riguardano tematiche relative al transfer pricing e attribuzione di utili alle stabili organizzazioni», continua Gazzo, «la  strutturazione delle riorganizzazioni e pianificazione fiscale di Gruppi internazionali conformemente ai nuovi principi fiscali internazionali e comunitari, la negoziazione e potenziali esiti in sede pre-contenziosa, in corso od a seguito di verifiche fiscali e i potenziali impatti del contenzioso e possibili esiti dello stesso».

Secondo Gazzo, inoltre, «ad un preliminare esame la web tax proposta dalla Commissione europea pare avere ben pochi punti di contatto con l’imposta sulle transazioni digitali istituita nel nostro paese con la legge di Bilancio per il 2018. Va detto, a fini esemplificativi, che sotto il profilo soggettivo non sono, infatti, previste soglie dimensionali per la sua applicazione, mentre sotto il profilo oggettivo si tratta di una imposta che colpisce, diversamente dalla digital tax contenuta nella proposta europea, unicamente le attività B2B includendo le transazioni digitali, specificamente escluse dalla digital tax europea. Inoltre, nel caso della web tax nostrana nessuna deducibilità dell’imposta è accordata all’impresa incisa.

Anche in relazione alle modalità di prelievo dell’imposta si rileva che mentre la web tax italiana colpisce i servizi digitali transazione per transazione, attraverso una ritenuta d’imposta effettuata dagli acquirenti che operano come sostituti, la digital tax europea prevedrebbe una tassazione su base annuale dei ricavi rilevanti realizzati. Tenuto conto del fatto che la web tax italiana dovrebbe trovare applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2019 non si può escludere che un’eventuale entrata in vigora della digital tax europea prima di detta data potrebbe sancirne anzitempo qualsiasi operatività rendendo così vani, ancora una volta, gli sforzi profusi dal legislatore fin dal lontano 2013».

Berardo Lanci, partner di Cms, afferma che «le operazioni più frequenti seguite negli ultimi mesi dal dipartimento Tax dello studio hanno riguardato l’analisi e la gestione di specifiche questioni di natura fiscale sorte nell’ambito di operazioni straordinarie e di ristrutturazione. Peraltro, abbiamo ricevuto da parte dei nostri clienti molti incarichi nell’assistenza su tematiche di fiscalità internazionale e, in particolare, attinenti il transfer pricing.

Da non tralasciare peraltro gli incarichi ricevuti nell’ambito del contenzioso fiscale, che rappresentano una quota importante dell’attività del dipartimento Tax dello studio, che con riguardo a questa specializzazione è uno dei principali riferimenti per la clientela italiana ed internazionale. Tale attività è costituita sia dall’assistenza dei clienti davanti alla Corte di Cassazione ed alle Commissioni tributarie sia dalla rappresentanza dei clienti medesimi innanzi ai rappresentanti dell’Agenzia delle entrate nell’ambito di procedure deflattive del contenzioso, tese a chiudere in via bonaria le vicende sottese».

«Stiamo vivendo un periodo di grande rinnovamento delle politiche fiscali internazionali volte alla individuazione di nuovi principi e nuove regole di tassazione da applicare ad una economia che ha sempre più le caratteristiche di internazionalizzazione e globalizzazione», continua Lanci, «in questo ambito, gran parte dell’attività di consulenza è volta a comprendere gli effetti derivanti in capo ai gruppi, soprattutto con riferimento alle novità normative connesse con il progetto Beps ovvero con il recepimento dell’Atad».

Luca Damiani, of counsel dello studio CT&P Caramanti Ticozzi & partners, che nel 2018 ha chiuso tra le dieci e le 15 operazioni, afferma che «le imprese chiedono sempre più di essere affiancate nell’attività di valutazione del carico fiscale reale al fine di conoscere mensilmente/trimestralmente l’accantonamento imposte; nelle tematiche di transfer pricing con relativa analisi nel settore di riferimento; nell’assistenza nei ruling fiscali; nella organizzazione e gestione degli aspetti fiscali in ambito digitale. Infine non mancano le richieste di assistenza fiscale nelle sempre maggiori attività di compliance richieste dall’Amministrazione Finanziaria».

Riguardo la digital tax italiana, Damiani ritiene che «nasce come provvedimento per sterilizzare alcuni player esteri del digitale che tramite le transazioni b2b e b2c su piattaforma digitale non rendono trasparenti e tassabile il reddito prodotto in Italia. Purtroppo, per come è stata concepita, la digital tax domestica dovrebbe ampliare la sua portata a tutte le transazioni e quindi anche ai fornitori di servizi online nazionali ed esteri, indipendentemente dal loro livello di presenza fisica in Italia.

Solo in questa maniera, mettendo una norma ad ombrello, è possibile avere un controllo. Il punto è che tale tassa andrebbe comunque a infierire sul carico fiscale delle società con riflessi sulla filiera… chissà se nell’era della blockchain questo strumento non possa aiutare le amministrazioni fiscali a scovare i furbetti ed a riportare il reddito e quindi la tassazione ove è stato effettivamente prodotto».

Piero Pagani, partner dello studio Caravati Pagani, «le principali problematiche su cui le aziende chiedono consulenza sono, oltre alle crescenti richieste in tema di tax compliance e transfer pricing, le operazioni straordinarie di ottimizzazione gestionale/finanziaria/fiscale.

Da aprile, inoltre, anche consulenza in tema di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva rispetto alle quali, avendo lo studio sempre investito in modo massivo sulla tecnologia, siamo perfettamente attrezzati già da otto anni a questa parte». «La ditigal tax», continua Pagani, «ha poco senso se è solo italiana. Se è applicata ad un solo paese comporta, oltre alla minore attrattività del paese, anche problemi di doppia tassazione dei soggetti stranieri, di non tassazione di tutte le modalità alternative di “ricavo”. Una tassazione adeguata delle imprese di più grandi dimensioni è necessaria.

La via è europea, o se nazionale solo se su ampia scala. Altrimenti si rischia di fare la fine della Tobin tax che ha avuto come risultato solo il far trasferire all’estero piattaforme e transazioni o come la supertassa sulle barche di lusso che ha visto spostare di pochi chilometri la spesa per rimessaggio, manutenzioni, porti, ristoranti, mettendo in crisi intere aree costiere in cambio di un effimero introito per le casse dell’erario».

A cura di Gabriele Ventura

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