Il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico dell’undicesima città d’Italia Messina è illegittimo ed è stato annullato definitivamente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana accogliendo l’appello dell’Avvocato Santi Delia.
Il C.G.A., in particolare, ha dato ragione a due commercianti messinesi che, dal 2013, avevano iniziato una battaglia legale contro le esose tariffe sul suolo pubblico applicate dal Comune di Messina, riformando la sentenza del T.A.R. Catania con cui era stata ritenuta legittima la scelta Palazzo Zanca di triplicare le tariffe in vigore sino al 2011. L’impatto economico del contenzioso è di oltre 1 milione di euro per Comuni con oltre 150.000 abitanti mentre arriva a 5 per le grandi aree metropolitane.
Secondo il C.g.a. “il regolamento non ha rispettato la previsione della lett. c) del 2° comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, in quanto non si è limitato ad individuare i coefficienti moltiplicatori unicamente in relazione alle attività esercitate dai concessionari nell’area data in concessione, ma ha previsto anche dei coefficienti moltiplicatori per la classificazione delle aree, possibilità questa non prevista dalla normativa, che espressamente prevede la possibilità di “coefficienti moltiplicatori per specificare attività …”.
Non solo Messina, ma molti altri Comuni d’Italia, a partire dal 2011, hanno applicato il criterio del c.d. “doppio moltiplicatore” ragion per cui tale sentenza potrebbe avere importanti effetti sui bilanci di molti Comuni d’Italia.