Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso d’urgenza presentato da Stragab

Lipani

Gli studi Lipani Catricalà & Partners, Ciani e Associati e Publius – Angelini & Partners hanno composto il collegio di difesa dalla concessionaria pubblica

Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dalla società di costruzioni austriaca Strabag AG contro l’escussione delle cauzione definitiva da Euro 260.000.000,00 posta a garanzia della buona esecuzione del contratto di appalto relativo alla “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori concernenti le Tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese” del valore a base d’asta di Euro 2.300.000.000,00. L’escussione era seguita alla risoluzione da parte della concessionaria Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. del contratto di appalto in ragione dell’inadempimento contestato al raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato da Strabag AG, esecutore dell’opera.

Il collegio difensivo della committente pubblica è stato composto da Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Giorgio Mazzone e Alessio Antonelli di Lipani Catricalà & Partners, da Mauro Ciani di Ciani e Associati e da Fabio G. Angelini e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj di Publius – Angelini & Partners.

In particolare, Strabag AG aveva chiesto alla Sezione Impresa del Tribunale di Milano che venisse ordinato alla compagnia assicurativa AIG Europe Limited, in via cautelare ed urgente, di non provvedere al pagamento in favore di APL S.p.A. della cauzione prevista dal Codice degli Appalti Pubblici rilasciata dalla compagnia nell’interesse dell’appaltatore. Tra l’altro, inizialmente Strabag AG aveva ottenuto un decreto inaudita altera parte con cui era stata inibita l’escussione della cauzione fino all’esito della decisione del giudizio cautelare.

Tuttavia, con ordinanza del 6 dicembre 2018 il Tribunale di Milano ha revocato il proprio precedente provvedimento inaudita altera parte e ha rigettato integralmente il ricorso cautelare di Strabag AG, riconoscendo la piena legittimità dell’escussione operata da APL S.p.A.

Il Giudice, aderendo integralmente alle tesi sostenute dal collegio difensivo di APL S.p.A., ha innanzitutto riconosciuto la natura della polizza assicurativa oggetto della controversia quale contratto autonomo di garanzia e ha affermato l’ulteriore principio per cui, ai fini dell’incameramento della cauzione, il committente di un’opera pubblica non è tenuto a comprovare la sussistenza in concreto e l’ammontare del danno, in ragione della sua determinazione forfettaria connaturata nella garanzia prevista dalla normativa pubblicistica.

La decisione del Tribunale di Milano ha altresì rigettato l’exceptio doli generalis sollevata da Strabag AG rilevando che non vi è stata né malafede né abusività nella richiesta di escussione della polizza fideiussoria da parte del committente.

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