Gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, founders dell’omonimo Studio Legale, hanno ottenuto l’archiviazione del procedimento amministrativo-sanzionatorio avviato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti di Metalplex S.p.a.
La procedura sanzionatoria, originata a seguito di segnalazione da parte della stazione appaltante Provincia autonoma di Trento, mirava a far chiarezza sulla presunta mancata osservanza delle regole che sovrintendono alle procedure di aggiudicazione e nella specie sulla annosa questione relativa alla distinzione tra servizi identici ed analoghi in materia di forniture arredi.
La stazione appaltante faceva pervenire all’Autorità segnalazione con la quale denunciava l’asserita mendacità delle dichiarazioni rese da Metalplex con riferimento ai propri servizi analoghi dichiarati che, secondo la stessa appaltante, non risulterebbe conformi alla lex specialis. Più in particolare, secondo la P.A. chi fornisce beni ed arredi per comunità, quali letti, armadi, cassiettiere, etcc per Uffici pubblici, ospedali o l’Esercito italiano, non dimostrerebbe di svolgere servizi analoghi ai fini della partecipazione ad una gara ove, tali arrredi, sarebbero destinati a residenze universitarie.
Gli Avv.ti Delia e Bonetti, prima in sede di produzioni difensive, poi in occasione dell’audizione disposta dall’Autority, sono riusciti a dimostrare la differenza corrente tra i due concetti di analogia di servizi ed identicità, differenza che la stazione appaltante sembrava voler bypassare.
La decisione dell’ANAC rappresenta una bussola importante per una sterminata casistica di gare su cui analoghi dubbi potrebbero porsi.
L’Anac, in particolare, nel ritenere fondata la prospettazione dei legali, ha chiarito (richiamando il Consiglio di Stato n. 3220/2014), che «la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”, poiché la prima formula implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica o economico-finanziaria richiesta dal bando».
Deve dunque ritenersi, in via generale, che, nel caso in cui il bando imponga di dimostrare di aver prestato, nel triennio precedente, servizi analoghi a quelli richiesti dallo stesso disciplinare di gara, il requisito dell’analogia, differenziandosi dal concetto di “identicità”, risulta rispettato anche quando, in via esemplificativa, la società abbia, in anni pregressi, fornito arredi per uffici od ospedali, e la prestazione richiesta dal bando riguardi la fornitura di arredi destinati ad alberghi o residenze collettive, quali studentati o caserme.