Il mondo dell’arte sta vivendo una vera e propria rivoluzione che deriva dall’accelerazione esponenziale del progresso tecnologico, con conseguente impatto sulla circolazione e valorizzazione dei beni culturali.
In questo contesto anche l’approccio professionale deve risultare multidisciplinare e rispondente alle nuove esigenze ed opportunità create dall’innovazione digitale, soprattutto in l’Italia, paese estremamente ricco di opere non adeguatamente valorizzate.
Questi i temi al centro del convegno promosso e organizzato da Legalitax Studio Legale e Tributario, tenutosi oggi, 28 novembre, a Milano presso l’Ambrosianeum.
L’incontro mira a focalizzare il cambiamento che stiamo vivendo e a declinare il conseguente supporto legale sotto diversi punti di vista: normative specifiche del settore, aspetti civilistici, fiscali, finanziari, di tutela della proprietà intellettuale, in modo da poter contribuire ad individuare nuove modalità applicative, adeguate ad attirare investimenti, creare posti di lavoro ad alto contenuto tecnologico, cogliere importanti opportunità di crescita.
I lavori sono stati aperti dal filosofo, accademico e scrittore Stefano Zecchi che ha parlato di arte e bellezza quali elementi tangibili del nuovo umanesimo nell’era della digitalizzazione. “L’arte crea sempre qualcosa di diverso, qualcosa che fa la differenza e che tende alla bellezza, riferimento essenziale per rappresentare il significato dell’esistenza. L’uso della tecnologia applicata al mondo dell’arte deve sempre tener conto di due concetti fondamentali: il concetto di opera d’arte, intesa come creazione dell’uomo, una creazione capace di suscitare emozioni, sensazioni e sentimenti, ed il concetto di originario. L’opera d’arte nasce dalla creatività dell’uomo, si affianca alla natura senza poterla modificare ed è unica; ciò che la rende irripetibile è l’idea, il fondamento, un concetto che nell’era della digitalizzazione diventa un valore insostituibile”.
Francesco Florian, docente dell’Università Cattolica e of counsel di Legalitax Studio Legale e Tributario, ha sottolineato: “Un bene culturale, nell’alveo delle possibilità che la tecnologia offre, dilata, esemplifica e libera tutta una serie di diritti e possibilità di valorizzazione, promozione e conoscenza che hanno come loro propria base la fisicità del bene, ma da essa non dipendono. Quello che conterà in futuro sarà la preservazione/tutela del bene culturale, quale matrice per un conio virtuale e culturale, ma non per questo meno reale transabile e “vendibile”, che atterrà alla divulgazione e conoscibilità del bene culturale medesimo. Le istituzioni culturali devono condurre questa dinamica e farsi protagoniste della stessa anche in una prospettiva concreta di autofinanziamento, in ciò assolvendo ad uno dei principi cardine del Codice dei beni culturali: la funzione del patrimonio culturale è quella di preservazione della memoria della nazione. Rivoluzione digitale, da bene a servizio, da tangibilità dell’originale a memoria nazionale diffusa e senza confini dello stesso. La via è tracciata e le soluzioni giuridiche/fiscali/economiche non possono che costruire strumenti per un percorso inevitabile”.
Alessandro Pappalardo, partner di Legalitax Studio Legale e Tributario ha commentato: L’arte può non avere solo una componente puramente “emozionale” e contemplativa: ha anche una componente economica e di investimento. Chi è appassionato di arte e associa a tale passione un desiderio di sfruttamento economico “dinamico” può spingersi a diversi livelli: può pensare di investire in fondi comuni specificamente ed esclusivamente dedicati all’acquisto e vendita di opere d’arte; può puntare a finanziare proprie attività economiche utilizzando opere d’arte proprie come garanzie per la concessione di prestiti. Ma il collezionista/appassionato, può anche pensare a uno sfruttamento economico dinamico delle proprie opere puntando a una maggiore efficienza fiscale e a vantaggi successori nel trasferimento del proprio patrimonio: le opere possono diventare un asset, come lo sono le azioni, le obbligazioni, le quote di partecipazione ad un fondo di investimento, oggetto di incorporazione in uno strumento negoziabile (“cartolarizzazione”) per poi essere “impacchettate” in un prodotto finanziario assicurativo”.
Laura Bellicini, partner di Legalitax Studio Legale e Tributario ha sottolineato: “Stiamo quindi vivendo una grande opportunità, sia in termini di nuova creatività che di produzione di ricchezza, i cui proventi devono essere inquadrati sotto il profilo tributario in modo differente. Infatti la smaterializzazione comporta, ad esempio ai fini IVA, l’abbandono delle norme previste per la cessione dei beni, mentre risultano applicabili quelle per i servizi. L’operatore poi sarà chiamato a verificare se sia più corretto applicare le norme previste per l’e-commerce diretto, ovvero la commercializzazione di contenuti digitali (software, file musicali, servizi), oppure si amplierà l’applicabilità delle norme previste per lo sfruttamento del diritto di autore. In tal senso però la forte compresenza della componente tecnologica potrà influire sull’inquadramento fiscale, in quanto le norme previste per i redditi di lavoro autonomo potrebbero non essere rispondenti al contesto di grandi investimenti più confacenti ad una qualificazione di tipo imprenditoriale. Infine la circolarizzazione di diritti con modalità simili ai prodotti finanziari verosimilmente porterà all’applicazione delle norme previste sui capital gain e più in generale sui redditi di capitale, risultando superate alcune discussioni sulla rilevanza fiscale delle cessioni di opere d’arte”.
Ilaria Carli, of counsel di Legalitax Studio Legale e Tributario, ha affermato: “La rivoluzione digitale ed i registri distribuiti, tra cui in primis la blockchain, così come i sistemi di intelligenza artificiale, influenzano sia la fase della creazione che quella della circolazione dell’opera d’arte, costituendo, da un lato, lo strumento per la nascita di nuove forme d’arte e, dall’altro, l’infrastruttura tecnologica alla base di nuovi modelli di business nella distribuzione o nell’acquisto delle opere d’arte. Sarà importante capire quale sarà la funzione che tali tecnologie potranno svolgere al fine di provare l’autenticità e la provenienza delle opere e quali sono le criticità ed i limiti della loro utilizzazione. La criptoarte e l’intelligenza artificiale, infatti, aprono nuovi orizzonti per la tutela delle opere d’arte e pongono nel contempo nuove sfide ai tradizionali istituti del diritto d’autore quali il concetto giuridico di creazione dell’opera dell’ingegno, il concetto di originalità, così come la titolarità e l’esercizio dei diritti economici e morali”.
Il notaio Paolo De Martinis ha concluso: “Il progresso delle tecnologie, digitali e non, ha un forte impatto anche sull’attività e sul ruolo notarile, che vira verso una funzione di verifica e attestazione del processo di transazione più che di redazione di un atto che faccia pubblica fede. Credo che una prima funzione del notaio attenga all’oggetto della transazione, quando si discute di diritti reali sul bene, ovvero di cessione di diritti da esso generati. Altro ruolo del notaio riguarda la stesura/verifica degli smart contract nella circolazione delle opere d’arte, con riferimento al controllo di legittimità/legalità ed alla stesura delle clausole tipiche che riguardano soprattutto le opere vincolate”.
Sono intervenuti in qualità di relatori anche lo scultore contemporaneo Fabio Viale, che ha raccontato il processo di nascita di un’opera scultorea, in particolare del monumento di Cavour oggi nel palazzo del Quirinale, partendo dalla fotogrammetria e Massimo Morbiato, a capo della start up padovana che ha progettato la rete blockchain di Certo.legal, che ha illustrato un caso concreto di tracciabilità della provenienza tramite certificazione di esistenza in vita e gestione della catena di custodia offerta dall’app ArtCerto.