L’Avvocato Vittorio de Bonis, titolare dello Studio Legale Tributario De Bonis, commenta la Manovra 2024.
Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la legge di bilancio 2024: in quanto specialista in diritto tributario, come commenta le novità in ambito fiscale?
La legge di bilancio 2024 ha assunto, per ragioni direttamente correlate alle coperture finanziarie, una struttura di rigore.
In tal senso, il Legislatore ha abbandonato una prospettiva di utilizzo della leva fiscale diretta a perseguire finalità premiali o di sostegno alla crescita, perseguendo un approccio diretto a perseguire finalità di ampliamento del gettito fiscale e di adozione di strumenti di garanzia nella riscossione dei tributi.
Secondo la sua opinione, quali possibili effetti e conseguenze avrà la Manovra 2024 rispettivamente su consulenti e contribuenti?
Le nuove norme finanziarie avranno un impatto negativo sui contribuenti, rendendo meno attraente il sistema paese per gli investimenti esteri. Con due esempi, risulta utile porre mente al nuovo limite alle compensazioni, che incide sul sistema dei crediti d’imposta anche e principalmente derivanti dal Superbonus, ed al nuovo regime di imposizione dei diritti di superficie, che incide sugli investimenti da energie rinnovabili. Per quanto attiene al primo tema, l’art. 1, comma 94, della Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, dispone una nuova limitazione alla compensazione dei crediti d’imposta nel Mod. F24 che opera in presenza di debiti scaduti, a ruolo o affidati all’agente della riscossione, maggiori di 100.000 euro. La ratio della novella sembra risiedere nella volontà di indurre i contribuenti a utilizzare i crediti d’imposta in via prioritaria per pagare i debiti giunti alla fase della riscossione coattiva, piuttosto che le imposte correnti.
La parziale sovrapposizione della novella rispetto al divieto di compensazione con crediti “irregolari” di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010 pone plurimi problemi interpretativi. In particolare, dovrà chiarirsi se la norma della Legge di bilancio 2024 abbia implicitamente abrogato il precedente divieto e se i chiarimenti offerti dalla prassi in occasione del precedente in termini siano validi nei confronti della nuova disposizione. Tuttavia, la norma, determinando il limite alla compensabilità dei crediti d’imposta, indipendentemente dal loro importo, assume un connotato particolarmente afflittivo nei confronti dei contribuenti che incorrano in difficoltà finanziarie nella gestione dei ruoli.
Per quanto attiene al secondo tema, l’articolo 9, comma 5, del Tuir equiparava, sotto il profilo fiscale, la costituzione di diritti reali di godimento a vere e proprie cessioni a titolo oneroso, applicando a entrambe l’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, con conseguente riconducibilità agli “altri redditi” delle plusvalenze realizzate solo quando il diritto di proprietà fosse stato acquistato dal dante causa da meno di cinque anni. Faceva eccezione l’usufrutto, a cui il Tuir dedicava l’autonomo articolo 67, comma 1, lettera h, secondo cui i redditi relativi costituivano sempre redditi diversi, tassati indipendentemente dal quinquennio. Ora il legislatore ha stabilito una “terza via” che, da un lato, equipara l’effetto derivativo-costitutivo di diritti reali di godimento a una cessione a titolo oneroso, se non previsto diversamente, e dall’altro inserisce «la costituzione degli altri diritti reali di godimento» in coda alla concessione del diritto di usufrutto nell’articolo 67, comma 1, lettera h. Dal 1° gennaio, dunque, la costituzione di diritti di superficie, enfiteusi, uso e servitù è soggetta al trattamento originariamente riservato alla concessione in usufrutto, con conseguente applicazione di un regime fiscale più sfavorevole per cui i redditi derivanti da tali diritti saranno ricondotti alla categoria dei “redditi diversi” assoggettati a imposta, senza rilevanza del termine quinquennale dall’acquisto del diritto. Queste modifiche aumenteranno l’incertezza nel settore fotovoltaico, dove i diritti di superficie sono cruciali per gli impianti e la loro bancabilità.
Quali potenzialità e quali sfide prevede nel suo ambito di specializzazione per l’anno 2024?
L’anno 2024 rappresenterà il banco di prova del consolidamento degli istituti, introdotti dalla riforma di cui alla L. 130/2022, nel prisma dei principi del giusto processo. Difatti, il Legislatore, nel settembre 2022, ha introdotto una riforma epocale del processo tributario, attribuendo la giurisdizione tributaria ad un ordine di giudici professionali, a tempo pieno e reclutati con concorso.
Ulteriormente, il Legislatore ha introdotto alcuni istituti processuali, come la possibilità di richiedere la testimonianza in forma scritta, diretti ad attuare i principi del giusto processo e, specificamente, il pieno contraddittorio processuale declinato nel principio di parità delle armi. La prospettiva di sfida, nella pratica professionale, è sicuramente da individuare nella necessità di mantenere alta l’attenzione sulla applicazione pratica degli istituti rinnovati, al fine di evitare prospettive ermeneutiche riduzioniste.
A suo parere, ci sono spunti di miglioramento alle legislazioni attuali per quanto concerne il settore fiscale? Se sì, quali?
Nell’ambito del diritto tributario processuale un evidente punto dolente è rappresentato dalla subordinazione della struttura amministrativa delle Corti di giustizia tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze che lede, quantomeno sotto il profilo dell’apparenza, la terzietà e l’imparzialità dell’organo giudicante.
Un’importante modifica, diretta a garantire una modernizzazione del sistema, sarebbe attuata con lo spostamento della direzione amministrativa delle Corti di giustizia tributaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.