Il professionista legale esperto nel settore della malasanità riduce gli step e gli adempimenti che deve seguire la vittima che chiede il risarcimento, che deve limitarsi a raccontare i fatti. L’assistenza sarà poi globale, anche medico-scientifica, fino all’ottenimento del risarcimento auspicato. Lo afferma Giuseppe Scaramuzzo, titolare dello Studio Legale Scaramuzzo.
Come giudica l’attuale normativa in tema di responsabilità professionale medica?
La Legge n. 24/2017 (cd. Gelli-Bianco) va accolta con favore, posto che da tempo si sentiva l’esigenza di regolarizzare la materia della responsabilità sanitaria anche al fine di equilibrare un duplice interesse: quello a tutela del ceto sanitario e quello a tutela del paziente/danneggiato. La Legge “Gelli-Bianco”,
a tutela del ceto sanitario, introduce una notevole riduzione al campo di intervento della magistratura penale, mentre, sul versante civile, tra i vari emendamenti, chiarisce definitivamente la natura della responsabilità sanitaria, disponendo che quella a carico della Struttura vada intesa di tipo contrattuale, mentre quella a carico del sanitario vada considerata di tipo extracontrattuale, con tutte le conseguenze in ordine alla prescrizione del diritto e all’onere
della prova.
Cosa pensa del cosiddetto scudo penale Covid per medici e professionisti sanitari?
L’emergenza epidemiologica è presto diventata anche di tipo sanitario, rendendo, quindi, indispensabile concedere una più ampia protezione a tutti gli operatori del settore con l’introduzione della legge n. 76/2021 (di conversione del D.L. 44/2021). Non tutti gli aspetti innovativi risultano condivisibili, soprattutto laddove si dispone che l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, commesse nell’esercizio della professione sanitaria e durante lo stato di emergenza, siano punibili solo nei casi di colpa grave, senza indicare tutti i fattori di esclusione della punibilità, individuandone solo alcuni, lasciando così al magistrato ampia discrezionalità sul punto.
Quali sono gli step che deve seguire chi è vittima di malasanità e in che modo si riconosce la qualità della prestazione legale?
I casi di malasanità possono essere di diverse fattispecie e parimenti i danni che ne conseguono. Essenziale, dunque, è rivolgersi ad uno studio legale che sia specializzato nella materia e sappia accompagnare l’assistito/vittima in tutti i passaggi fino al raggiungimento del risarcimento. Il professionista esperto della materia riduce estremamente gli adempimenti che la vittima deve compiere; il danneggiato potrà limitarsi ad informare il professionista dei fatti accaduti, quindi, sarà cura del professionista svolgere l’istruttoria necessaria al buon fine dell’azione, ovvero, in ordine cronologico: acquisire l’integrale documentazione sanitaria; riscuotere un parere medico/specialistico; instaurare la procedura risarcitoria. Solo il professionista legale specializzato ed esperto in responsabilità sanitaria sarà in grado di offrire alla vittima un’assistenza globale, anche medico-specialistica, e farsi carico anche di tutte le spese per anticipazioni sino all’ottenimento del risarcimento auspicato.