Nel febbraio scorso la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza di rigetto del riesame proposto dai difensori dell’ex Condirettore Generale della Banca Popolare di Bari, che nel maggio del 2020 aveva subito il sequestro di beni mobili e immobili sino alla concorrenza di 5 milioni di euro.
Il provvedimento era stato annullato perché non era stato verificato se, prima di procedere al sequestro per equivalente nei confronti dell’ex manager, fosse o meno possibile effettuare il sequestro in forma diretta delle somme di denaro utilizzate per commettere il contestato reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti della Banca.
Nel susseguente giudizio di rinvio il Tribunale del Riesame è tornato sui propri passi e ha accolto la tesi proposta dagli avvocati Giorgio Perroni e Guido Carlo Alleva, già condivisa dalla Corte di Cassazione.
Dal momento che la Banca era sempre stata capiente e aveva tratto un concreto vantaggio dal reato, le somme di denaro che lo stesso istituto di credito aveva erogato per la sua asserita commissione avrebbero dovuto essere prioritariamente apprese nei suoi confronti in forma diretta, con conseguente illegittimità del sequestro per equivalente eseguito nei confronti dell’imputato in violazione del principio di sussidiarietà.
Per l’effetto, il Tribunale ha disposto la restituzione all’ex manager di tutti i beni mobili ed immobili a lui precedentemente sequestrati, ivi comprese le azioni ed obbligazioni contenute nei dossier titoli rinvenuti nella sua disponibilità.