Il TAR Lazio ha accolto integralmente le censure proposte da CDRA, che in questo modo ha ottenuto l’annullamento delle Convenzioni GRIN.
Il T.A.R. Lazio, sez. III ter con una serie di sentenze del 16 novembre 2018, ha accolto integralmente le censure proposte da CDRA con il founding partners Carlo Comandè e con la senior associate Paola Floridia avverso lo schema di “Convenzione per la regolazione economica dell’incentivo sulla ‘produzione netta incentivata’ per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012”.
Con il suddetto schema di convenzione il GSE aveva imposto agli operatori del settore FER (fonti energetiche rinnovabili) che avevano maturato il diritto alla percezione dei certificati verdi in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.M. 6 luglio 2012, il rispetto di una serie di obblighi e limiti, non previsti dalle norme vigenti all’epoca della loro ammissione agli incentivi, per avere accesso all’incentivo agli stessi spettante, ai sensi dell’art. 19 del D.M. 6 luglio 2012, in luogo dei certificati verdi.
La nuova disciplina regolamentare così imposta agli operatori aveva determinato notevoli difficoltà per questi ultimi, soprattutto in relazione al mantenimento dei finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli impianti, a causa delle nuove stringenti regole dettate dal GSE relativamente alla cessione del credito derivante dal diritto alla percezione degli incentivi, che gli operatori sono generalmente tenuti a sottoscrivere quale garanzia a favore delle banche finanziatrici.
Al riguardo in particolare il TAR ha affermato che il GSE, laddove ha imposto ai produttori degli impianti già ammessi a beneficiare dei certificati verdi la sottoscrizione di una “convenzione”, ai fini di poter ottenere la “commutazione” dei certificati verdi nella nuova tariffa incentivante, ha agito in carenza di potere, avendo prescritto adempimenti che, in base alle norme primarie e secondarie prima ricordate, non sono previsti tra le “modalità” di commutazione.