La società Fenicia S.r.l., difesa dall’avvocato tributarista Fabio Ciani, ha ottenuto in Cassazione l’annullamento di una verifica fiscale per l’ammontare complessivo di circa 5 milioni di Euro, tra IVA, IRES e IRPEF dei soci, oltre sanzioni.
In dettaglio, con l’ordinanza n. 33952/19 depositata il 19 dicembre 2019, l’organo giudicante ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate proposto dall’Avvocatura contro le sentenze di merito già favorevoli alla contribuente.
I giudici di legittimità hanno escluso l’ipotesi di evasione da parte de La Fenicia (annullando tutti gli atti gravanti sulla società) e la conseguente asserita distribuzione di un “extrareddito” tra i soci.
La verifica della Guardia di Finanza, per un totale iniziale di oltre 10 milioni, si fondava sull’accusa di fatturazione inesistente nell’attività di intermediazione e circolazione dei beni; si contestavano inoltre l’effettività dell’attività di trasporto e l’autenticità dei relativi documenti dei vettori.
I giudici hanno tuttavia respinto il teorema indiziario, accogliendo tutte le censure formulate dalla difesa de La Fenicia, verificando il grave deficit probatorio degli atti fiscali basati per lo più su elementi indiziari quali, ad esempio, dichiarazioni extraprocessuali di diversi vettori – alcuni dei quali in conflitto endofamiliare con i soci e dunque inattendibili.
Inoltre, tutti gli acquisti si dimostravano effettivi, come da vari riconoscimenti della GDF nel presupposto verbale di contestazione, per cui non vi sarebbe stato alcun interesse alla loro veicolazione in nero. Nei giudizi da fatturazione inesistente la Cassazione si allinea così alle ben note regole sul riparto probatorio, che prevedono l’onere madre gravare sull’autorità accertatrice.