Covid-19: la guida dei consulenti del lavoro per datori di lavoro, dipendenti, autonomi e professionisti

Come muoversi liberamente, gestire aziende e studi professionali per evitare contagi su tutto il territorio nazionale, applicare smart working e ferie dei lavoratori dipendenti.

Cosa è vietato e cosa si può fare nelle prossime settimane: gli interrogativi, i dubbi e le modalità di applicazione delle norme, già manifestati in relazione al DPCM dell’8 marzo 2020 che istituiva le cd. “zone rosse”, vengono approfonditi per tutta l’Italia, divenuta interamente “zona protetta” con il DPCM 9 marzo 2020. La Fondazione studi consulenti del lavoro, con la circolare n. 6/2020, intende chiarire i dubbi interpretativi, analizzando i provvedimenti contenuti nell’ultimo decreto, in vigore da oggi, e gli strumenti previsti per la gestione del rapporto di lavoro, con illustrazione di procedure e formulari che consentano agli operatori del mercato del lavoro di affrontare l’emergenza sanitaria in corso.

Gli strumenti a disposizione del datore di lavoro

Al fine di contenere la mobilità delle persone, l’art. 1 del dpcm dell’8 marzo, esteso all’intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo, raccomanda “ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)”, ovvero il ricorso al lavoro agile. Secondo i consulenti del lavoro, in ogni caso, la discrezionalità organizzativa in relazione a tali opzioni rimane in capo al datore di lavoro, in via ordinaria.

Il lavoro agile

Per poter legittimamente avviare la prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale, specifica la circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, sarà necessario:

  • Fornire in modalità telematica al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’informativa sulla sicurezza prevista dall’art. 22 della legge 81/2017, di cui è stata resa disponibile una copia utilizzabile sul portale web dell’Inail;
  • Depositare la comunicazione obbligatoria ex art. 23 legge 81/2017 e semplificata dal Dpcm con la possibilità di invio attraverso il portale ministeriale con un file massivo excel e senza alcun accordo o autocertificazione allegato da depositare. In merito alla scadenza, chiariscono i consulenti, è fissata nel caso della instaurazione del rapporto di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del medesimo rapporto (legge n. 608/1996). L’art. 4-bis del dlgs 181/2000, sottolineano i consulenti, prevede invece il termine di cinque giorni per tutte le variazioni del rapporto di lavoro, cui potrebbe essere assimilata anche la trasformazione inerente alla resa della prestazione in regime di smart working. In attesa di un indirizzo interpretativo esplicito, la scadenza andrà rispettata comunque entro cinque giorni dall’avvio della prestazione di lavoro agile.

La fruizione delle ferie

I provvedimenti del governo spingono i datori di lavoro a promuovere e favorire la fruizione di ferie e congedi ordinari. Questo facendo seguito al principio secondo cui “l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale” (sent. Cass. Civ. n. 21918/2014). Il datore di lavoro, sottolinea la circolare, potrà legittimamente affiancare al lavoro agile il collocamento unilaterale in ferie, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.

Gli studi professionali

Tutte le indicazioni in materia lavoristica, specifica la circolare, sono considerabili valide anche per i lavoratori autonomi professionisti. Pertanto, nella gestione degli studi professionali, i consulenti del lavoro raccomandano:

  • Il rispetto delle norme di sicurezza con l’adeguamento alle distanze tra persone all’interno dello studio e, di conseguenza, annullamento di occasioni di assembramenti di numerose persone in medesimo luogo;
  • incentivare lo smart working secondo le regole valide per tutti.
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