Quando un’azienda affronta una crisi, si aprono numerose questioni da risolvere che riguardano, in primis, i rapporti di lavoro. A fare chiarezza sulla disciplina dei licenziamenti e sul ruolo delle relazioni sindacali nelle procedure concorsuali è Francesco Amendolito, founder di Amendolito & Associati, studio specializzato nel diritto del lavoro.
Quali sono le questioni giuslavoristiche aperte in una crisi di impresa?
La condizione di universale emergenza pandemica impone una riflessione in ordine alla sua incidenza, nel cono prospettico dei diritti dei lavoratori nelle imprese in crisi o insolventi.
In materia di impresa e lavoro, la legislazione emergenziale ha principalmente agito su due leve, entrambe orientate dalla finalità di arginare una situazione inedita di crisi economica e sociale.
E così, da un lato, è stato alleggerito il carico retributivo e contributivo delle imprese, con la previsione di ammortizzatori sociali speciali e misure di sostegno al reddito dei dipendenti nonché con esonero delle imprese dalla contribuzione addizionale ordinaria e finanziamento a carico dello Stato entro limiti di spesa specificati; dall’altro, si è tutelata l’occupazione con l’introduzione di un temporaneo divieto di licenziamenti economici, intervenendo pesantemente sulla libertà di iniziativa imprenditoriale, nella prospettiva di una sostanziale coincidenza della tutela dell’occupazione con quella del posto di lavoro.
Occorre, ora, indagare l’incidenza delle misure di sostegno e del divieto di licenziamento sulle procedure fallimentari e su quelle di regolazione dell’insolvenza attraverso la continuità di impresa.
Quanto alla prima si ritiene che, nel regime di sospensione del rapporto di lavoro dipendente, per effetto della dichiarazione di fallimento, la specialità della Cassa integrazione in deroga ne consente il riconoscimento anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi; del pari con riferimento alle società in concordato preventivo con riserva nonché per le aziende che regolino la situazione di crisi con accordi di ristrutturazione di debiti, cui deve ritenersi applicabile anche la cassa integrazione straordinaria.
Più delicato appare il riflesso concorsuale del divieto di licenziamento.
Infatti, da un lato, il legislatore ha escluso dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione; per altro verso, nel concordato preventivo, essendo perseguita una finalità di conservazione del valore aziendale dell’impresa, i rapporti di lavoro subordinato sono sottratti all’applicazione della disciplina concorsuale per essere disciplinati dalle regole ordinarie di diritto del lavoro.
Trovano applicazione, pertanto, il divieto emergenziale di licenziamento economico, così come le integrazioni salariali o l’esonero contributivo fruibili dai datori di lavoro. Per le stesse ragioni si ritiene che anche per le imprese che regolino la situazione di crisi con accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis l. fall. operi il divieto emergenziale di licenziamento economico, nei termini esposti per l’ambito extraconcorsuale, unitamente agli strumenti d’integrazioni salariale o all’esonero contributivo già citati.
Qual è il ruolo delle relazioni industriali per il buon esito di una procedura concorsuale?
Le relazioni industriali hanno un ruolo centrale nel buon esito di una procedura concorsuale.
Fin dalla legge n. 428/1990 emerge il potere centrale dell’autonomia collettiva nel caso di prosecuzione dell’attività d’impresa a seguito di procedure concorsuali.
In particolar modo, viene affidato all’autonomia collettiva il potere di derogare agli obblighi previsti dall’articolo 2112 c.c. nonché di intervenire in punto di assegnazione di mansioni inferiori a norma dell’art. 2103 c.c.
Ancorchè la giurisprudenza non sia unanime nel ritenere che l’autonomia collettiva abbia il potere di derogare la previsione codicistica in riferimento al principio di continuità del rapporto, sembra pacifico che attraverso l’accordo sindacale sia possibile incidere sulle modalità del rapporto di lavoro nonchè sui sistemi e livelli di inquadramento.
Il nuovo codice della crisi rafforza il ruolo centrale delle relazioni industriali.
Difatti, l’art. 189 riserva alle rappresentanze sindacali un ruolo attivo nell’ipotesi in cui il curatore proceda a licenziamenti collettivi.
Alle stesse è dato il potere di richiedere un esame congiunto avente lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale nell’ambito della stessa impresa, mediante contratti di solidarietà o forme flessibili di gestione dell’orario di lavoro, ovvero ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.
È importante sottolineare che la centralità delle relazioni sindacali non è limitata alle procedure concorsuali ma è essenziale, altresì, durante i momenti patologici della vita di un’impresa che pur non confluiscono in procedure concorsuali; per tale motivo, ci si augura che rappresentino un importante sostegno agli imprenditori nel superamento di questo momento di crisi, anche nell’ottica di un maggior utilizzo della contrattazione collettiva di prossimità e comunque territoriale (vd. federalismo sindacale).
Quali le prospettive del settore per i prossimi mesi?
E’ auspicabile una riforma di vari aspetti inerenti il mondo giuslavoristico. Dato l’attuale aumento della disoccupazione e la possibilità che il tasso di disoccupazione si innalzi ancora in seguito allo sblocco dei licenziamenti, sarà certamente necessaria una pianificazione della riqualificazione dei lavoratori inoccupati. Questi ultimi dovranno acquisire nuove competenze e abilità che permettano loro di trovare un riscontro nel mercato del lavoro. Inoltre è necessaria una sistemazione della disciplina degli ammortizzatori sociali per rispondere in maniera celere alle esigenze della vita d’impresa. Anche la flessibilizzazione del mondo del lavoro riveste importanza nell’ottica di un’efficace organizzazione delle attività produttive.