Dal PNRR nuovo impulso alla mediazione e all’arbitrato

Centrale per la stessa attuazione del PNRR, la riforma della Giustizia civile prevede anche il rafforzamento degli strumenti ADR - Alternative Dispute Resolution - come l’arbitrato e la mediazione.

Centrale per la stessa attuazione del PNRR, la riforma della Giustizia civile prevede anche il rafforzamento degli strumenti ADR – Alternative Dispute Resolution – come l’arbitrato e la mediazione. Per comprendere meglio quali saranno le principali modifiche e quali opportunità ne deriveranno, Le Fonti Legal ha intervistato Stefano Azzali, Direttore Generale di Camera Arbitrale di Milano (CAM).

La riforma della Giustizia svolge un ruolo importante e trasversale in tutto il PNRR. Quali gli obiettivi e cosa cambia con la riforma?
Con i suoi obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del processo e di rafforzamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, la riforma rappresenta uno dei passaggi centrali per l’attuazione del PNRR e per la ripresa economica. Diversi studi, come quello della Banca Mondiale, hanno dimostrato la correlazione tra l’efficienza del sistema giustizia e la competitività di un Paese: tempi ragionevoli di risoluzione delle controversie con costi certi e contenuti hanno l’effetto di accelerare il circuito economico e favorire l’attrattività degli investimenti diretti esteri. Gli strumenti ADR come l’arbitrato e la mediazione, rafforzati dalla riforma, possono dunque giocare un ruolo importante in questo contesto, dove, ne siamo convinti come CAM, la giustizia ordinaria e la giustizia alternativa non si pongano in contrapposizione, ma in una logica di complementarietà.

Il decreto introduce tra l’altro rilevanti modifiche in tema di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato. Quali sono le principali novità?
Tra le novità, al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, il legislatore ha previsto l’obbligo degli stessi di rivelare ogni circostanza che possa mettere in dubbio la propria indipendenza. Vorrei sottolineare come l’obbligo di disclosure sia stato adottato dalla CAM nel suo Regolamento ben prima di questa riforma. Altra novità è la rimozione del divieto degli arbitri di adottare provvedimenti cautelari che, prima della riforma, erano prerogativa esclusiva del giudice ordinario. Questi interventi, apparentemente minimali, colmano una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello di altri ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini; contribuiscono, inoltre, a creare nel nostro Paese una legislazione più favorevole all’utilizzo dell’arbitrato, rendendo l’Italia una sede sempre più appetibile per lo svolgimento di procedure arbitrali internazionali. Un’altra novità riguarda l’esecutività del lodo straniero: è prevista infatti l’esecutività del decreto con il quale il Presidente della Corte d’Appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna. Certamente, nell’ambito della riforma, la mediazione è lo strumento che ne esce maggiormente rinnovato. Tra le novità vengono in evidenza gli incentivi fiscali per l’utilizzo dello strumento, l’estensione dell’area del tentativo obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata, l’attuazione dei principi della legge delega sulla mediazione demandata dal giudice, la rinnovata disciplina sulla formazione dei mediatori e il pieno avallo della mediazione online.

Quali le opportunità per cittadini e imprese?
Incrementare l’utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie offre maggiori possibilità ai cittadini e alle imprese di ottenere risposte rapide ed efficaci in tema di giustizia e in particolare alle imprese, alleggerite dalle lungaggini e dalle incertezze, di poter liberare risorse per accrescere investimenti, produttività e occupazione. Basti pensare che in CAM, ad esempio, per giungere ad un lodo (con valore di sentenza) occorrono in media 12 mesi; per risolvere una lite con un accordo di mediazione ne occorrono in media 3. Dal 1985 abbiamo gestito 3 mila arbitrati e oltre 14 mila mediazioni, riceviamo in media 120 nuove domande di arbitrato e 1000 nuove domande di mediazione all’anno, puntando sempre ad innovare i servizi per rispondere alle esigenze del contesto. Nel 2001 abbiamo avviato la mediazione totalmente digitalizzata, anticipando i tempi del processo telematico; nel 2020 abbiamo introdotto l’Arbitrato semplificato, che consente di chiudere una controversia in media in 6 mesi, con un costo ridotto di un terzo rispetto al procedimento arbitrale standard. Con le novità introdotte ci auguriamo che la riforma incentivi e valorizzi sempre di più la capacità attrattiva dell’Italia e che si diffonda una maggiore fiducia e conoscenza tra gli operatori economici dei vantaggi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, per le piccole, grandi e medie imprese e per l’economia in generale.

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