Di Tanno Associati, con un team composto dal Partner Renzo Amadio e dal Senior Angelo Viti, ha difeso la SEA S.p.A. in un contenzioso sorto in materia di IVA con l’Agenzia delle Entrate della Lombardia.
Secondo quest’ultima, la Società avrebbe indebitamente omesso di riaddebitare ai sub-concessionari operanti negli scali aeroportuali di Linate e Malpensa l’accisa gravante sull’energia elettrica messa a loro disposizione e, conseguentemente, versato all’erario un importo a titolo di IVA inferiore a quello dovuto.
La Commissione Tributaria della Regione Lombardia (CTR), con la sentenza n. 2527/3/2020 del 3.11.2020, ribaltando così il giudizio di primo grado, ha pienamente accolto l’appello della Società riconoscendo che la ricomprensione dell’accisa sull’energia elettrica nella base imponibile IVA è legittima ai sensi dell’Art. 13 del DPR n. 633/72 e dell’Art. 56 del Testo Unico Accise di cui al D. Lgs. n. 504/95 solo ove la stessa sia stata effettivamente accollata agli acquirenti consumatori finali e non anche nei casi in cui la rivalsa del tributo doganale non abbia avuto luogo in ragione del mancato esercizio della relativa facoltà di rivalsa.
La CTR della Lombardia ha altresì rilevato l’illegittimità della pretesa erariale anche sul piano presuntivo riscontrando che la Società aveva nella specie pattuito con i sub-concessionari un compenso forfetario e onnicomprensivo per la totalità dei servizi forniti (regolarmente assoggettato ad IVA) e che pertanto la stessa non aveva neppure titolo ad addebitare specificamente l’accisa gravante sull’energia elettrica messa a loro disposizione per obbligo concessorio.