Con l’innovativa sentenza n. 101/2024 in materia di accesso ai meccanismi di incentivazione per impianti a fonti rinnovabili, il Consiglio di Stato ha chiarito che, nel periodo di applicazione della sanzione interdittiva stabilita dall’art. 43 d.lgs. 28/2011 e fino alla declaratoria di incostituzionalità della suddetta misura punitiva decennale (sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 10 marzo 2017), qualunque modalità di presentazione della domanda di accesso agli incentivi del Terzo Conto Energia doveva ritenersi tempestiva se inviata prima della scadenza, prevista il 6 luglio 2013.
Il Consiglio di Stato ha dunque pienamente accolto le difese contenute nel ricorso in appello promosso con l’assistenza di DLA Piper, tramite un team composto dalla partner Germana Cassar (in foto a sinistra) e dall’avvocato Mattia Malinverni (in foto a destra), ritenendo che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 d.lgs. 28/2011, il GSE avrebbe dovuto prendere in esame la domanda presentata nel 2013 e verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al Terzo Conto Energia, anche sulla base della documentazione già ricevuta nell’ambito di una diversa richiesta di ammissione agli incentivi, tenendo ferma la data di entrata in esercizio dell’impianto ai fini della determinazione degli incentivi.
Il Consiglio di Stato ha dunque disposto l’annullamento del provvedimento di irricevibilità ed inammissibilità della domanda di ammissione al terzo conto imponendo al GSE di verificare se, all’epoca in cui fu presentata la domanda in forma cartacea, sussistevano tutti i presupposti per la concessione della tariffa incentivante di cui al terzo conto energia.