Con l’importante sentenza n. 736/2024 il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi difensive dello studio internazionale DLA Piper, che ha agito con un team composto dalla partner Germana Cassar (in foto a sinistra) e dall’avvocato Michele Rondoni (in foto a destra), ha chiarito che la voltura dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico si perfeziona al momento della comunicazione effettuata dal cessionario completa del relativo atto di cessione e non al momento del rilascio dell’attestazione di voltura del titolo autorizzativo.
Il Giudice di Palazzo Spada ha inoltre sancito che il GSE ha in ogni caso l’obbligo di verificare in concreto che l’operatore che percepisce gli incentivi sia anche titolare dell’impianto, a prescindere dalla formale titolarità dell’autorizzazione.
Il Consiglio di Stato ha infine ordinato al GSE la restituzione degli incentivi all’operatore e il riconoscimento della rivalutazione monetaria su tale importo a carico della Provincia, sancendo per la prima volta in materia di incentivi il chiaro principio di responsabilità dell’amministrazione competente al rilascio dei titoli autorizzativi che, con condotte omissive, cagiona un danno ai privati (nel caso di specie il diritto agli incentivi).