In materia di autorizzazione alla realizzazione di parchi eolici, il Governo, nel caso in cui con Delibera del Consiglio dei Ministri rigetti l’opposizione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, esercita poteri di alta amministrazione e il relativo provvedimento finale (come la Delibera del Consiglio dei Ministri) conclude il procedimento autorizzativo. Laddove si voglia contestare il provvedimento autorizzativo, è quindi indispensabile, ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi, impugnare tempestivamente anche il suddetto provvedimento governativo.
È quanto stabilito, tra l’altro, dal TAR Firenze che, con due importanti sentenze n. 28/2024 e 29/2024, ha respinto i ricorsi di Italia Nostra e del Comune di San Godenzo accogliendo le argomentazioni difensive di DLA Piper, tramite un team composto dalla partner Germana Cassar e dagli avvocati Mattia Malinverni e Michele Rondoni.
Nello specifico, la mancata impugnazione della Delibera del Consiglio dei Ministri comporta dunque la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
La sentenza n. 28/2024 entra anche nel merito dell’iter autorizzativo chiarendo che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, ciò che rileva è la progettazione definitiva e non quella esecutiva. Pertanto, aderendo alle tesi difensive di DLA Piper, il TAR ha statuito che sarà ben possibile, per realizzare impianti eolici, scegliere il modello di aerogeneratore e ottenere il rilascio dell’autorizzazione sismica nella successiva fase esecutiva post rilascio dei titoli autorizzativi.
Infine, il TAR chiarisce che nei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili le Regioni non hanno alcun obbligo di dare prevalenza aprioristica ai pareri delle amministrazioni contrarie al rilascio del permesso, ben potendo ritenere prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dei progetti per la produzione di energia pulita.