La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma interpretativa del fondo antincendio aeroportuale.
L’Avv. Enrico Mormino di Elexia, avvocati & commercialisti, e il Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella hanno portato al successo le società di gestione aeroportuale in quella che ben può definirsi una delle più complesse e rilevanti controversie del settore aeroportuale negli ultimi dieci anni. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 167/2018, depositata il 20 luglio e pubblicata il 25 luglio 2018, ha recepito tutti i profili di legittimità costituzionali promossi dalla difesa delle società di gestione aeroportuale e validamente sollevati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza di rimessione del 28 dicembre 2016 n. 27074.
In questi dieci lunghi anni di contenzioso si sono susseguite due sentenze del giudice tributario (CTP Roma), una del giudice amministrativo (TAR Lazio) e due dei giudici ordinari (Tribunali di Firenze ed Ancona), che hanno tutte affermato inequivocabilmente la natura di tributo di scopo del Fondo Antincendi. Infine, grazie all’intervento dei massimi organi giurisdizionali del nostro paese, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite e la Corte Costituzionale, si è giunti all’epilogo di una controversia dal valore di ben 230 milioni di euro che riguarda tutte le società di gestione aeroportuale.
Il legislatore, tramite l’introdotto e contestato comma 488 della Legge di Stabilità 2016, aveva perseguito il fine di: 1) mutare retroattivamente la natura del Fondo Antincendi da tributo a corrispettivo al fine di impedire che la sentenza passata in giudicato della CTP Roma n. 10137/51/2014 avesse l’immediato e diretto effetto di precedente su tutti gli ulteriori contenziosi pendenti; 2) attribuire sempre retroattivamente la giurisdizione al giudice ordinario, precludendogli − stante l’irrazionale qualificazione del prelievo in termini di corrispettivo − di valutare la fattispecie sulla base del principio di capacità contributiva e dell’esistenza del rapporto commutativo; 2) imporre alle sole società di gestione aeroportuale (cerchia più ristretta rispetto a quella originaria delle società aeroportuali) di versare un corrispettivo sprovvisto di causa e comunque irragionevole.
La Corte Costituzionale, recependo tutte le censure portate avanti in questi anni dalle società di gestione aeroportuale con l’Avv. Enrico Mormino, ha integralmente ritenuta fondata la censura di violazione dell’art. 3 Cost. affermando che il contributo al Fondo Antincendi è inequivocabilmente un tributo e che “la norma interpretativa censurata, dunque, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico”.
A seguito della statuita disapplicazione delle disposizioni del comma 488 della Legge di Stabilità 2016 tutte le società di gestione aeroportuale potranno, adesso, far valere nuovamente l’assenza del presupposto giuridico posto alla base dell’obbligo di contribuzione al Fondo Antincendio, in quanto destinato a finalità non più correlate alla riduzione dei costi sostenuti dallo Stato per l’espletamento del servizio antincendio negli aeroporti, e beneficeranno dell’efficacia esterna della sentenza passata in giudicato della CTP Roma n. 10137/51/2014 in relazione a tutte le annualità, con il riconoscimento della non debenza delle somme del Fondo Antincendi, pari ad oggi a circa € 230 milioni.