Il TAR ha affrontato temi di grande attualità e per la prima volta si è trovato a dover interpretare la norma come modificata dal Decreto correttivo al Codice appalti.
Eversheds Sutherland, con il team di diritto amministrativo, coordinato da Mariangela Di Giandomenico, e composto dalle associate Antonella Mascolo e da Enrica Cortelli, in collaborazione con il team EU Competition and Trade per i profili di normativa comunitaria, coordinato dal Partner Alessandro Greco e composto dagli associates Vito Giuseppe Liotine e Federica Maldari, ha assistito con successo la multinazionale finlandese Confidex Oy, leader mondiale nel settore della smart mobility, nel ricorso al TAR Venezia proposto da una società concorrente contro l’ aggiudicazione della fornitura di biglietti elettronici per il trasporto pubblico della citta di Venezia.
Per Confidex, hanno assistito i legali esterni Michelle Mancini, responsabile della Società per il mercato italiano, unitamente a Pierre Chadebech, Executive Vice President Smart Mobility.
L’Azienda Veneziana della Mobilità – AVM S.p.A. è stata assistita in giudizio dall’Avv. Valeria Zambardi.
Il TAR Venezia, con sentenza 2.8.2018, n. 844, ha respinto il ricorso con il quale la concorrente contestava all’Azienda Veneziana della Mobilità la corretta applicazione di una norma del Codice appalti, l’art. 137, che attiene alla fornitura di prodotti originari di Paesi terzi che non hanno accordi di reciprocità con l’Unione Europea, come la Cina (sull’assunto che i prodotti fossero originari di detto Paese, in base al codice doganale europeo).
La sentenza ha chiarito che la ratio della norma attiene alla tutela della par condicio competitorum e che “l’onere motivazionale della Stazione appaltante, … possa essere assolto mediante il richiamo e l’analisi di elementi di natura diversa, qualitativa e economica, che – complessivamente valutati – consentano di escludere un andamento patologico e abnorme delle dinamiche concorrenziali del mercato”. Sulla base di questi elementi il TAR ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di Confidex e della motivazione resa dal AVM a supporto dell’aggiudicazione medesima.