Con sentenza n. 3833/2019, depositata lo scorso 8 ottobre, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia ha accolto in larga parte le ragioni della Valgomma.
Ad essa, difesa dall’avv. Fabio Ciani, GDF e Agenzia delle Entrate avevano contestato l’utilizzo di manodopera tramite contratti di appalto con varie cooperative lavoro e quindi ripreso a tassazione i costi nonché l’IVA gravante su di essi, veicolati dalle cooperative sulla base di una presunta interposizione. I giudici di seconde cure, invece, ne riconoscevano effettività e legittima deducibilità ai fini delle imposte sui redditi da parte di Valgomma.
Infatti, facendo propria la tesi difensiva dell’avv. Ciani, la CTR Lombardia ha affermato che si trattava semmai di un’ipotesi di fatturazione solo soggettivamente inesistente, essendo innegabile che le prestazioni lavorative siano state effettivamente e direttamente svolte dai lavoratori, con l’effetto che i costi debbano riconoscersi deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Sul profilo probatorio delle prestazioni di cui ai contratti di appalto, i giudici ne ritenevano ampiamente dimostrata l’effettività grazie agli estratti conto e agli assegni utilizzati per i pagamenti delle fatture, prodotti dalla Valgomma.
“Questa pronuncia avrà riflessi anche sul profilo sanzionatorio – commenta l’avv. Ciani – dovendo l’Agenzia rideterminare in melius la sanzione unica, escludendo dal cumulo giuridico le violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi appunto annullate dalla CTR Lombardia”.