Il Tribunale di Ancona – Sezione Imprese – aggiunge un nuovo capitolo all’annosa vicenda del fallimento di Banca delle Marche.
Più precisamente, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 331 del 20 febbraio 2019 ha condannato la società di revisione PricewaterhouseCoopers a risarcire il danno subito da un azionista/risparmiatore che aveva sottoscritto, su invito della Banca delle Marche S.p.A, n. 348.664 azioni ordinarie al prezzo di Euro 0,85 caduna nel 2012, vale a dire qualche mese prima che la Banca d’Italia sciogliesse gli organi amministrativi e di controllo interni della Banca sottoponendo la stessa ad amministrazione straordinaria, con conseguente totale perdita di valore delle azioni ordinarie della Banca.
Si tratta di un precedente – quello messo a segno dallo studio LS Lexjus Sinacta, con gli avvocati Gianluca Santilli e Vincenzo Bancone che hanno assistito il malcapitato azionista – che segna certamente uno spartiacque nella partita giocata dalle Banche “salvate” nel 2015 con decreto e i risparmiatori/azionisti; per la prima volta, infatti, viene condannata a risarcire il danno la società di revisione scelta dalla Banca per certificare i propri bilanci.
«Ci siamo mossi sin da subito con l’intento di far emergere la responsabilità degli organi sociali e di vigilanza “interni” e “istituzionali” avuto riguardo alla irregolare gestione e alla non corretta e puntuale vigilanza sui fatti gestionali della Banca delle Marche S.p.A. così da ottenere in solido la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno in favore del nostro assistito» – hanno commentato gli avvocati Santilli e Bancone – «peccato che sia rimasta a rispondere la “sola” società di revisione».
Infatti, il Tribunale di Ancona pur riconoscendo delle zone d’ombra nelle attività di vigilanza di Banca d’Italia e CONSOB ha rilevato che le attività di vigilanza esercitate da tali istituzioni non mirano a tutelare specifici interessi individuali, ma l’interesse pubblico al corretto andamento del mercato, pertanto tale interesse fuoriesce dalla sfera “civilistica” a tutto vantaggio ed esclusiva della giustizia amministrativa.
Allo stesso modo, i componenti gli organi sociali e di vigilanza interni relativamente ai quali i Giudici hanno riconosciuto l’intervenuta prescrizione relativamente alla domanda, anche se gli stessi non possono ritenersi completamente “liberati” in virtù del procedimento penale promosso nei loro confronti per il reato di bancarotta fraudolenta.
Il precedente in parola rappresenta in ogni caso una concreta speranza per quegli azionisti che hanno ingiustamente visto azzerarsi il valore delle loro azioni, il più delle volte coincidente con i risparmi di una vita.
L’auspicio è che altri risparmiatori – adeguatamente assistiti e indirizzati – possano essere indennizzati rispetto ai danni che hanno subito sulla base di investimenti fatti su informazioni non corrette e veritiere fornite dagli organi della Banca e scarsamente verificate dagli organi di vigilanza preposti.