Mavive e The Merchant of Venice società controllate dalla famiglia veneziana Vidal che opera con successo nel settore dei prodotti per la cura alla persona da oltre cent’anni, hanno ottenuto un’importante vittoria di fronte alla Sezione Imprese del Tribunale di Milano in relazione al profumo Aqua Nuntia.
La fragranza appartiene alla linea di profumi “I Profumi di D’Annunzio” ispirata al Vate e lanciata nel 2017 in concerto con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani ed è al centro di una battaglia giudiziaria tutt’ora in corso intrapresa da una erede di un collaboratore di D’Annunzio.
Il nome Aqua Nuntia, la formula della fragranza e la stessa bottiglia erano stati ideati dal Poeta. Mavive e The Merchant of Venice hanno rivisitato gli stessi in chiave contemporanea nell’ambito della loro collaborazione con Il Vittoriale. Le due società sono però state convenute in giudizio per contraffazione e concorrenza sleale dalla erede del collaboratore del Vate. Quest’ultima aveva registrato il marchio denominativo “Aqua Nuntia” dapprima in Italia, nel 2010, e successivamente a livello UE, nel 2012, senza tuttavia mai immettere in commercio il prodotto e limitandosi ad attività di natura preparatoria alla sua commercializzazione. Il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le pretese dell’attrice e accertato in via riconvenzionale la decadenza per non uso del marchio italiano, dopo che anche l’EUIPO (l’ufficio dell’unione europea per la Proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi dell’unione europea) aveva dato ragione alle due società veneziane e disposto la cancellazione della registrazione del marchio a livello Ue.
GR Legal ha assistito Mavive e The Merchant of Venice sia di fronte all’autorità europea sia di fronte al Tribunale di Milano con un team composto dal socio Luca Giove e dal senior associate Andrea Comelli.
Sul piano giuridico la sentenza si segnala per essere una delle non frequenti pronunce giurisprudenziali relative alla (ir)rilevanza degli atti preparatori al lancio di un prodotto al fine di evitare l’insorgere dei presupposti per la decadenza per non uso di un marchio. Ciò in quanto, come stabilito dal giudice meneghino, non sono atti rivolti al pubblico. La sentenza ha anche stabilito l’irrilevanza di impedimenti personali soggettivi dell’imprenditore a interrompere la maturazione del periodo di non uso del segno. L’erede del collaboratore di D’Annunzio infatti aveva eccepito problemi di salute quale legittimo impedimento all’uso del marchio.