Infortunio in itinere: cos’è, normativa e copertura INAIL

L'infortunio in itinere è coperto dall'INAIL secondo il DPR n. 1124/1965, con indennizzi variabili e esclusione di specifiche circostanze.

L’infortunio in itinere rappresenta una categoria specifica di infortunio sul lavoro, tutelata dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. Questo decreto, noto come “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali”, regola la copertura e l’indennizzo per gli infortuni in itinere.

Infortunio in itinere: cos’è

Secondo il comma 3 dell’art. 2 del Testo Unico, l’assicurazione INAIL include:

  • Gli infortuni durante il tragitto normale da casa al luogo di lavoro e viceversa.
  • Gli infortuni durante il percorso tra due luoghi di lavoro se il lavoratore è impiegato in più posti.
  • Gli infortuni durante il tragitto casa-lavoro senza disponibilità di mensa aziendale.

Le interruzioni o deviazioni sono coperte solo se necessitate da forza maggiore, esigenze essenziali o obblighi penali.

Eccezioni alla copertura

Non sono coperti dall’assicurazione INAIL gli infortuni causati da:

  • Abuso di alcol, psicofarmaci o sostanze stupefacenti non terapeutiche.
  • Guida senza abilitazione legale.

Inoltre, non sono coperti gli infortuni derivanti da deviazioni non necessitate dal lavoro o dall’uso di mezzi di trasporto privati senza necessità.

Indennizzo INAIL: tipologie e modalità

L’INAIL indennizza gli infortuni in itinere come segue:

  • Menomazioni permanenti sotto il 6% non ricevono indennizzo (franchigia).
  • Menomazioni permanenti tra il 6% e il 15% ricevono un pagamento in un’unica soluzione.
  • Menomazioni permanenti tra il 16% e il 100% ricevono una rendita periodica.

Assicurazione e responsabilità civile

Secondo l’art. 10 del DPR n. 1124/1965, l’assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro da responsabilità civile, salvo condanne penali per l’infortunio. Il danno differenziale si applica per compensare la differenza tra l’indennizzo INAIL e il risarcimento civile.

Danno differenziale

Il danno differenziale comprende:

  • Danno biologico permanente.
  • Danno patrimoniale (spese mediche, mancato guadagno).
  • Danno morale e esistenziale.

La Cassazione (ordinanza n. 3694/2023) chiarisce che l’indennizzo INAIL e il risarcimento civile hanno scopi e modalità differenti, con l’INAIL che copre solo il danno biologico permanente.

Il sistema assicurativo per l’infortunio in itinere assicura una copertura specifica e limitata, focalizzata sul risarcimento del danno biologico permanente. Il danno differenziale, invece, è destinato a compensare la differenza tra l’indennizzo INAIL e il risarcimento completo per danni non patrimoniali. Questo meccanismo mira a evitare duplicazioni nelle compensazioni, assicurando che il lavoratore riceva una riparazione adeguata in base alla natura e alla gravità del danno subito.

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