Con la sentenza n. 121 depositata giovedì 4 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha stabilito che il gratuito patrocinio è ammissibile anche nelle procedure di liquidazione controllata, qualora il giudice delegato attesti l’assenza di attivo per coprire le spese. La Corte ha ritenuto irragionevole il trattamento differenziato rispetto alla liquidazione giudiziale, considerata simile per struttura e funzioni.
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 144 del DPR n. 115 del 2002, che non prevedeva l’ammissione al gratuito patrocinio per la liquidazione controllata in mancanza di attivo, se il giudice delegato autorizzava la costituzione in giudizio. Inoltre, l’articolo 146 dello stesso DPR è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consentiva la prenotazione a debito delle spese per questa procedura.
Il giudice aveva accolto la richiesta del liquidatore di una società di costruzioni di costituirsi in giudizio contro una sentenza di apertura della liquidazione controllata, nonostante l’assenza di attivo. Tuttavia, la normativa vigente limitava il gratuito patrocinio alle sole procedure di liquidazione giudiziale, escludendo quelle controllate.
Secondo la Corte, il principio di uguaglianza richiede un trattamento uniforme per situazioni omogenee. Le due procedure concorsuali, infatti, condividono la stessa struttura e funzione, entrambe finalizzate alla liquidazione del patrimonio del debitore e alla tutela dei creditori.
La sentenza sottolinea che la tutela del diritto di difesa, come previsto dall’articolo 24 della Costituzione, deve essere garantita anche nelle procedure di liquidazione controllata prive di attivo, al fine di assicurare la miglior soddisfazione dei creditori.
Fino ad oggi, il giudice poteva valutare l’ammissione al gratuito patrocinio solo per la liquidazione giudiziale, escludendo la liquidazione controllata, sebbene quest’ultima sia una procedura concorsuale inclusa nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Questo codice include la precedente normativa sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovra indebitato.
La Corte ha evidenziato che, sebbene la liquidazione controllata sia considerata una procedura minore rispetto a quella giudiziale, entrambe mirano alla liquidazione del patrimonio del debitore e alla soddisfazione dei creditori. La differenza principale è che la liquidazione giudiziale riguarda medi e grandi imprenditori commerciali, mentre la liquidazione controllata si applica a consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale.
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