Legalitax Studio Legale e Tributario, con un team guidato dall’avvocato Roberto Limitone, e composto dagli avvocati Silvia Frigo, Lucia Comisso e Francesco Cavallo, ha ottenuto dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, cinque sentenze a favore nelle cause promosse nei confronti di Banca Popolare di Vicenza (BPVI) e di Veneto Banca (VB), entrambe in liquidazione coatta amministrativa, in merito alle cosiddette “operazioni baciate”, ossia l’investimento in azioni della banca effettuato contestualmente e grazie a finanziamenti concessi dalla stessa banca.
Molti azionisti di BPVI e di VB, in ragione dell’azzeramento del valore delle azioni della banca, hanno contestato in giudizio a vario titolo la validità dell’investimento effettuato grazie alla provvista concessa da BPVI e VB, chiedendo la condanna di queste ultime alla restituzione dell’importo investito o comunque l’accertamento che il rimborso del finanziamento non è più dovuto.
Con cinque recentissime sentenze, n. 1202, 1203 e 1204, tutte del 4 giugno 2019, n. 1259 del 7 giugno 2019 e n. 1546 del 4 luglio 2019, i giudici del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, hanno dichiarato la procedibilità delle cause promosse nei confronti di BPVI e di VB, rigettando le tesi sostenute dalle difese delle due banche in LCA.
Le citate pronunce hanno particolare rilievo in quanto, proprio al fine di superare l’eccezione di improcedibilità formulata dalle banche e poter proseguire i giudizi già avviati, gli attori/azionisti si erano limitati a chiedere l’accertamento della nullità delle operazioni ed a sostenere che nulla era dovuto alle banche per effetto dei finanziamenti “correlati” agli investimenti azionari.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, ha quindi accolto le tesi di Legalitax Studio Legale e Tributario, dichiarando la procedibilità delle cause promosse contro le due banche in liquidazione coatta amministrativa, sostenendo in particolare che non può essere negata la proseguibilità della domanda di accertamento negativo del debito, trattandosi di domanda vestita di un interesse meritevole di tutela, che non potrebbe ottenere soddisfacimento in sede concorsuale proprio in quanto la domanda, e la pronuncia richiesta, non sono destinate a produrre effetti sulla massa.