Adecco vince avanti la Corte di Cassazione in tema di riparto di responsabilità fra agenzia e azienda utilizzatrice in caso di infortunio del lavoratore somministrato durante la missione.
Luca Failla, Founding Partner di Lablaw, coadiuvato da Elisabetta Cassaneti, ha assistito con successo Adecco – società leader del settore della somministrazione – in un delicato contenzioso avanti la Corte di Cassazione in tema di responsabilità per infortunio occorso al lavoratore somministrato durante la missione.
Si tratta di un precedente assoluto mai discusso in precedenza avanti la Corte di Cassazione e perciò di grande rilevanza per tutto il settore delle Agenzie per il lavoro in quanto esclude la responsabilità della Agenzia di somministrazione in ipotesi di infortunio occorso al lavoratore somministrato. Con la sentenza del 9 maggio 2018 n. 11170 la Corte di Cassazione ha infatti integralmente riformato i precedenti di merito sempre favorevoli al lavoratore che avevano ritenuto la responsabilità solidale anche dell’Agenzia in occasione di un infortunio subito da un lavoratore somministrato in missione presso un’azienda utilizzatrice, invece riconosciuta responsabile principale per violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Affermando per la prima volta un principio di diritto molto importante, la Corte di Cassazione, ha accolto invece il rilievo sostenuto da Luca Failla secondo cui la Agenzia di somministrazione non ha alcuna responsabilità in un eventuale infortunio di un proprio dipendente somministrato in missione, dovendo rispondere unicamente la società utilizzatrice quale datore di lavoro “sostanziale” e ciò in linea con la disciplina contenuta nella Legge Biagi, qualora – come nel caso di specie – sia stata fatta correttamente menzione nel contratto di lavoro del lavoratore e nel contratto di somministrazione commerciale che gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e gli obblighi formativi sui macchinari siano delegati all’utilizzatore come previsto dal Decreto Legislativo 276/03.
Tale pronuncia è di fondamentale importanza per tutto il settore delle Agenzie di Lavoro, e fa infatti definitiva chiarezza circa la ripartizione degli oneri in materia di sicurezza in tema di lavoro somministrato.
Viene infatti ristabilito un riparto di responsabilità che addebita alla azienda utilizzatrice la responsabilità sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione relativi all’attività di lavoro prestata in suo favore dal lavoratore in missione e ciò in quanto unico soggetto che davvero conosce in concreto la pericolosità del proprio ambiente di lavoro e può efficacemente informare il lavoratore in missione sui reali rischi connessi allo svolgimento della attività dedotta in contratto.