Molinari e Associati, con il prof. Michele Giovannini e l’avv. Lorenzo Caruccio, ha assistito con successo Microport CRM nel giudizio al Consiglio di Stato.
Un giudizio avente ad oggetto alcuni lotti (per un valore superiore a 94 milioni di euro) della gara Consip per la fornitura di dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca.
Con sentenza n. 7961/2020, la Sezione III del Consiglio di Stato, in riforma della precedente decisione del TAR Lazio, ha stabilito che, negli appalti di forniture cd. “senza posa in opera”, è irragionevole e illegittimo escludere la migliore offerta per il solo fatto che essa contiene un errore nella rappresentazione dei costi di sicurezza del lavoro senza riconoscere all’offerente la possibilità, in sede di verifica dell’anomalia, di emendare l’errore e di offrire prova circa il reale ammontare di tali costi.
L’interesse della pronuncia si segnala altresì per aver chiarito la portata contra legem della clausola escludente del bando di gara relativa all’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza in caso di forniture c.d. “senza posa in opera”, da ciò derivando l’illegittimità degli atti ulteriori posti in essere dalla stazione appaltante in applicazione di tale clausola.