Nonostante una iniziale perplessità, il regime di Patent Box sembra aver convinto la platea di operatori e aziende che prendono coscienza del valore competitivo dei beni intangibili come fattore di sviluppo del Paese.
Ma non mancano le perplessità. Perché…
[auth href=”https://www.lefonti.legal/registrazione/” text=”Per leggere l’intero articolo devi essere un utente registrato.
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Questi, in sintesi, i dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle cifre generate dalla Patent box, il nuovo regime fiscale opzionale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che permette di ottenere l’esclusione dalla tassazione di una parte del reddito. Quest’ultimo, per poter godere dell’agevolazione, deve scaturire dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi di impresa, di disegni, di modelli, di processi, di formule e di informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, in quello commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
Una grande opportunità a detta di molti operatori del mercato fiscale e della proprietà intellettuale perché, in primis, promuove la creazione, implementazione e registrazione dei beni immateriali sul territorio italiano e in secondo luogo permette alle aziende di acquisire sensibilità e consapevolezza del valore degli intangible di loro uso e proprietà. L’obiettivo primario è quello di disincentivarne l’esportazione verso altri Paesi esteri e aumentare la competitività del nostro Paese.
Sebbene l’introduzione della Patent box abbia suscitato interesse e dunque sia stata accolta positivamente dai presunti destinatari dell’agevolazione fiscale e nonostante gli operatori chiamati a gestire le domande di adesione ne sottolineino le grandi potenzialità a promuovere la ricerca e l’ingegno italiano, restano ancora alcune ombre.
Una delle quali attiene alla determinazione del contributo economico apportato dai beni immateriali e conseguentemente alla quantificazione dell’agevolazione.
Dei vantaggi e delle criticità della norma sulla Patent box se ne è parlato durante la tavola rotonda organizzata da Legal dal titolo «Patent box: un’overview degli impatti sull’impresa», moderata dal direttore responsabile delle testate economiche di Le Fonti, Angela Maria Scullica, a cui hanno partecipato Matteo Carfagnini di Foglia Cisternino & Partners, Vincenzo Josè Cavallaro di Stufano Gigantino Cavallaro e Associati, Sebastiano Dell’Arte di Noda Studio, Guido Doneddu di Pirola Pennuto Zei & Associati, Licia Garotti di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Massimiliano Gazzo di De Berti Jacchia Franchini Forlani, Alessandro Gulisano di Legalitax, Tankred Thiem di LGV Avvocati e Federico Vincenti di Valente Associati GEB Partners.
gulisano L’agevolazione ha riscosso parecchio interesse. Sono state predisposte all’interno dello studio un numero abbastanza consistente di istanze articolate e dislocate su vari livelli a seconda del volume dei ricavi e della clientela di riferimento. Tutte hanno ottenuto, fino ad ora, il riscontro sull’ammissibilità quindi ritengo ci sia stato, anche all’interno dell’Amministrazione finanziaria, un approccio condiviso circa gli standard minimi di ammissibilità richiesti. Con particolare riferimento alla trattazione del merito delle istanze giova far rilevare come alcuni uffici, per quanto ci consta, stanno cercando di ultimare i carichi di lavoro derivanti dalla voluntary disclosure. È pertanto presumibile un’accelerazione nella trattazione delle istanze sul Patent box una volta finalizzati i controlli connessi alla presentazione delle predette istanze. Giova, inoltre, segnalare come, in fase di decisione circa l’opportunità o meno di presentare le istanze da Patent box, siano state fatte, per quanto ci consta, attente e preventive valutazioni volte ad analizzare i costi e benefici potenzialmente connessi. In molte realtà è stato verificato un certo interesse nella misura agevolativa introdotta, tanto che in molti casi ad esito dell’analisi è scaturita la decisione di presentare le istanze. Nei prossimi mesi avremo maggiore contezza dell’esito delle istanze in termini di concreto riconoscimento della porzione di reddito agevolabile, tale processo, inevitabilmente, dovrà altresì tener conto dei vincoli di gettito che sembrano essere abbastanza stringenti rispetto al numero complessivo di istanze presentate.
garotti Nell’introduzione del Patent box, l’Italia ha seguito l’esperienza già affrontata in altri Paesi, con un impatto, tuttavia, maggiore grazie all’ampliamento degli asset suscettibili, almeno per ora, di rientrare nell’agevolazione. Il Patent box italiano ha certamente avuto il merito di sensibilizzare finalmente le imprese sul tema della proprietà industriale e sui vantaggi, anche competitivi, che essa comporta. In particolare, non sono rare le realtà imprenditoriali che si sono rese conto di essere potenzialmente titolari di diritti di proprietà industriale già usati ancorché, sino ad oggi, inconsapevolmente. Mi riferisco soprattutto ai diritti non registrati come il know-how tecnologico e il design non registrato. La sensibilità mi sembra oggi, almeno in parte, cambiata. C’è maggiore volontà di andare a colmare i diversi gap che sono emersi in occasione delle verifiche interne all’azienda, soprattutto in relazione alle opportune procedure volte a mantenere il know-how effettivamente segreto.
vincenti Come indicato nella Relazione Illustrativa al Decreto del 30 luglio 2015, l’agevolazione prevista dal regime Patent box si pone l’obiettivo di incentivare la localizzazione in Italia dei beni immateriali e favorire gli investimenti delle imprese italiane nelle attività in ricerca e sviluppo.
Le prime richieste di informazioni ricevute da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dei contraddittori necessari per concludere l’accordo di ruling, riguardano specifiche informazioni relative ai beni intangibili oggetto di agevolazione, l’elenco dei beni intangibili posseduti dalla Società non oggetto di agevolazione, il modello di business ed analisi funzionale della Società, i rapporti aventi ad oggetto i beni immateriali intercorsi con soggetti terzi ed inoltre l’eventuale documentazione sui prezzi di trasferimento predisposta.
Pertanto, sarà necessario prestare attenzione alla coerenza tra quanto indicato nella transfer pricing policy e quanto illustrato nelle istanze di ruling di Patent box sia in termini di metodologie di calcolo utilizzate nelle transazioni intercompany aventi ad oggetto i beni immateriali sia in termini di descrizione del modello di business ed analisi funzionale.
dell’arte Come esperienza di studio, inizialmente abbiamo affrontato una fase di analisi volta ad una prevalutazione di “non possibilità di adesione” alla Patent box per alcuni clienti (operanti ad esempio nel settore dell’ecommerce), che erano stati sobillati da società di servizio non professionale, già in precedenza coinvolte sul credito di imposta per ricerca e sviluppo, per la vendita a tappeto di servizi volti all’agevolazione Patent box. Nella fase successiva abbiamo svolto, per alcune realtà, attività di valutazione di costi e benefici e si sono verificati casi in cui il beneficio riscontrato è risultato irrisorio.
In seguito si è avviata una fase stringente riguardante chi poteva aderire all’agevolazione per reddito derivante dallo sfruttamento dei marchi. Ci siamo quindi dedicati alla presentazione delle istanze di adesione per quel tipo di società che possono avere un reddito agevolabile connesso allo sfruttamento del marchio. Abbiamo riscontrato casi interessanti, ad esempio nell’ambito di marchi di prodotti di design che in Italia costituiscono una realtà consistente. Per le pratiche seguite non siamo ancora in fase di contraddittorio, abbiamo depositato le memorie integrative dopo la richiesta di adesione al regime.
carfagnini Noi siamo stati contattati per avviare dei contraddittori. Da un preliminare contatto è emerso che, oggetto del primo incontro, sarà l’inquadramento generale del settore in cui opera la società e la scelta del metodo. Sul punto, è importante considerare che la scelta di un metodo piuttosto che un altro può determinare variazioni significative, anche per milioni di euro, sul beneficio per ciascun esercizio. Quindi è evidente che la ragionevolezza e flessibilità che l’Agenzia saprà dimostrare nell’accogliere o meno le istanze di parte rispetto alle motivazioni sulla scelta dei metodi, determinerà gli impatti del beneficio per le imprese che hanno aderito. In relazione ai timori espressi dai clienti in merito alla riservatezza delle informazioni da comunicare, abbiamo riscontrate che talune imprese, soprattutto in certi settori come ad esempio quello farmaceutico, hanno avuto significativi timori nell’aderire e si sono interrogati sugli obblighi di riservatezza degli accordi di ruling e sulla riservatezza delle informazioni che sarebbero state contenute perché, qualora fossero entrate in possesso dei competitor, i potenziali effetti sarebbero stati veramente negativi. Tuttavia, dopo una iniziale resistenza e rassicurati sugli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i funzionari hanno deciso di “correre il rischio” perché il beneficio potenziale atteso era veramente importante, soprattutto in un settore, come quello farmaceutico, caratterizzato da una elevata marginalità ascrivibile ai beni intangibili.
La norma ha importanza anche dal punto di vista internazionale? Cosa si puo’ dire riguardo alla metodologia usata per gestire le agevolazioni?
gazzo Il regime agevolativo del Patent box nasce dall’obiettivo promosso dall’ Ocse di incentivare l’innovazione attraverso l’attività di ricerca e sviluppo. Infatti, il progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting), avviato nel 2013 è culminato con la pubblicazione delle versioni definitive delle 15 azioni che lo compongono. In particolare, l’Action 5 contiene le linee guida che i Paesi Ocse sono invitati a seguire per disciplinare i propri regimi di Patent box. La disciplina italiana si discosta dalle raccomandazioni Ocse avendo incluso marchi e know-how nell’ambito di applicazione del Patent box. Tali intangibles sono invece esclusi dall’Ocse che tende ad incentivare brevetti industriali, disegni e modelli, software protetti da copyright. Gli altri intangibles fuori da questo elenco non sono coinvolti. L’Italia, contrariamente quindi alle indicazioni Ocse, ampliando il regime anche ai marchi di impresa e al know-how ha permesso per il momento il successo dell’iniziativa: i 4.500 sono state le richieste di adesione al Patent box inviate all’Agenzia delle Entrate. Pur rappresentando una platea di adesioni elevata, la maggior parte di esse dovranno essere gestite con la procedura di “ruling internazionale”. Questa rappresenta ora la vera sfida. Infatti, in caso di utilizzo diretto dell’intangible, ossia quando lo stesso è utilizzato direttamente nel processo produttivo/distributivo dell’impresa e non viene concesso a terzi, il beneficio deve obbligatoriamente passare per le “forche caudine” dell’accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria con cui stabilire approccio condiviso per la definizione del cosiddetto contributo economico dell’ intangible. Nell’ambito della legislazione nazionale è stabilito chiaramente che il contributo economico deve essere determinato sulla base delle le metodologie di transfer pricing previste a livello Ocse, privilegiando il metodo del confronto del prezzo (Cup) e il metodo del profit split. Una delle più grandi complessità nell’applicazione dei metodi di transfer pricing al Patent box consiste nella comparazione della condotta di una impresa con quella di un altro soggetto nell’impiego dell’intangible agevolabile. Quando si tratta di beni unici come quelli intangibili, il confronto diventa difficile perché gli intangible impiegati (ad esempio i marchi di impresa) sono differenti sia in termini di capacità di creare profitto, sia in altri termini.
cavallaro Il regime di Patent box italiano fa recuperare al nostro paese terreno rispetto ai regimi fiscali di paesi concorrenti dal punto di vista industriale. Nello studio della misura, colpisce il ruolo attribuito dal legislatore al contraddittorio tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate per la fissazione del perimetro dell’agevolazione. Oggetto di tale contraddittorio è l’individuazione del metodo di calcolo del contributo economico degli beni intangibili oggetto dell’agevolazione, nonché l’individuazione delle transazioni di mercato comparabili per la fissazione di una “royalty” figurativa in caso di utilizzo diretto di tali beni, e la verifica del diretto collegamento tra l’attività di ricerca e lo sviluppo, il mantenimento nonché con l’accrescimento del valore dei beni intangibili agevolati. Negli altri paesi l’applicazione dell’agevolazione è automatica in quanto oggetto di agevolazione è il reddito derivante da flussi di royalties.
carfagnini Un altro aspetto molto rilevante che abbiamo riscontrato è, per come è costruita l’agevolazione, che non è prevista alcune correlazione tra i costi sostenuti e il beneficio prodotto dall’intangibile. Questo vuole che a fronte di costi anche contenuti, è possibile astrattamente accedere a benefici potenziali molto significativi. Ora occorrerà comprendere se l’agenzia imporrà in sede di contraddittorio qualche vincolo di questa natura che, come detto, non è previsto a livello normativo.
gazzo Sotto l’aspetto di intangible agevolabili, i marchi sono problematici perché non hanno una scadenza quindi potrebbero generare benefici con durata illimitata. Per questo motivo, in ambito Ocse, si è preferito privilegiare i brevetti industriali registrati. I marchi infatti rappresentano e creano valore aggiunto per l’impresa, ma non implicano necessariamente innovazione. Anche il know-how, similarmente ai marchi, non ha una scadenza giuridica essendo legato esclusivamente alla capacità di mantenere segrete le informazioni.
garotti Per quanto riguarda gli intangible coperti dal diritto d’autore ammessi a godere del regime fiscale agevolato, il legislatore ha preso in considerazione solo il software, il quale non necessita di alcun deposito per la relativa protezione (il deposito presso la Siae non ha, infatti, alcuna efficacia costitutiva). È tuttavia difficile comprendere perché altri diritti tutelati dal diritto d’autore, come le banche dati, restino fuori dall’agevolazione. Sono stati, peraltro, esclusi i diritti appartenenti al mercato musicale, editoriale, audiovisivo che, anche grazie a questo tipo di regime, avrebbero forse potuto avere una spinta importante.
doneddu L’interesse per l’agevolazione si è manifestato con forza nella fase di introduzione nel nostro ordinamento; successivamente l’attenzione degli imprenditori e dei professionisti chiamati ad assisterli si è concentrata su quelle che sono le problematiche operative che il complesso meccanismo di definizione del reddito agevolabile pone. Per quanto riguarda le aziende di grandi dimensioni, come Studio siamo in fase avanzata di negoziazione con l’ufficio del ruling internazionale per la definizione di un’importante istanza. Ciò che stiamo sperimentando è la difficoltà ad affrontare il tema, da un lato per la sua novità e complessità e dall’altro per il non agevole utilizzo di strumenti nati e sviluppati per problematiche di fiscalità internazionale applicati alla determinazione del reddito “nazionale” attribuibile agli intangibili.
Abbiamo constatato grande attenzione all’analisi degli elementi “di fatto”, ovvero all’individuazione degli intangibili nel complesso contesto aziendale ed alla verifica qualitative e quantitativa dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in un arco temporale di 4 o 5 anni. Inoltre, l’ufficio del ruling internazionale attribuisce primaria importanza all’individuazione del metodo, alle modalità di effettiva applicazione dello stesso, nonché all’esistenza di metodi alternativi di verifica. Dal punto di vista più prettamente operativo, particolare attenzione è riservata alla verifica delle risultanze della benchmark analysis, tassello fondamentale nella definizione del profitto attribuibile agli intangibili mediante la metodologia del residual profit split, ed all’analisi funzionale.
Altro elemento decisivo, cui dedicare particolare attenzione, è la segregazione, all’interno del patrimonio aziendale, dei beni immateriali che soddisfano i requisiti di agevolabilità posti dalla norma. Un aspetto di indubbia criticità, considerata la complessità delle analisi e delle valutazioni, concerne i tempi di definizione delle pratiche; con ciò introducendo un elemento di incertezza che indubbiamente tende a ridurre l’appeal dell’agevolazione.
gazzo L’occasione generata dal Patent box è importante e l’Italia deve essere in grado di gestirla. Per la prima volta ci siamo posti in maniera più competitiva sul piano tributario internazionale rispetto ad altri paesi.
doneddu Considerando che la definizione di una pratica di ruling internazionale di media complessità richiede non meno di 18 mesi, immagino che la definizione delle istanze di accesso all’agevolazione Patent box richiederà, almeno per quelle più complesse, tempi significativi; ciò considerando anche il numero elevato di istanze presente. In ogni caso la grande maggioranza di queste pratiche saranno esaminate nel 2017 ed il rischio di andare oltre è concreto.
thiem Ho avuto modo di confrontarmi con i miei connazionali e colleghi tedeschi che, con le agevolazioni concesse dalla norma, hanno guardato l’Italia con molto interesse in quanto in Germania non abbiamo avuto ancora una Patent box. E’ certo che vi sia un po’ di perplessità e stupore per quanto riguarda l’allargamento al settore dei marchi, in quanto l’idea originaria era quella di supportare la ricerca. La speranza era poi quella che lo sviluppo e la ricerca venissero supportati non solo sotto il profilo dei redditi direttamente associati ad un intangibile, ma anche sotto altri aspetti importanti per la creazione di un plus valore. Mi spiego: un’azienda tedesca che ha interesse ad investire in Italia non è solo interessato al fatto che i redditi strettamente provenienti da un’attività correlata ad un prodotto brevettato possano essere aumentati, ma è interessata anche nel ridurre altri costi da sostenere, anche se correlate soltanto indirettamente. Si sperava, quindi, che ci potesse essere un ulteriore strumento che affiancasse questa iniziativa prevedendo delle agevolazioni proprio per i costi che la ricerca comporta anche in altri termini, per esempio, di personale. Quest’era la speranza che avevamo percepito mentre la decisione di allargare l’agevolazione anche ai marchi sembrava indirizzarsi in una direzione diversa.
Abbiamo analizzato vari aspetti di questa normativa. In generale il giudizio è positivo o negativo?
gulisano L’introduzione della disposizione in esame ha altresì fornito l’occasione per rendersi conto di disporre di intangibili: per esempio in molte realtà, gli intangibles non trovavano debita rappresentazione all’interno dello stato patrimoniale o perché ammortizzati o perché auto-prodotti nel tempo. Quindi, in molte realtà, si è raggiunta maggiore consapevolezza sulla circostanza di disporre di ulteriori asset non (o non pienamente/adeguatamente) valorizzati in bilancio.
garotti La valutazione del Patent box è sicuramente positiva. Forse l’Autorità avrebbe potuto cogliere le occasioni di confronto con i contribuenti per fornire opportuni chiarimenti su determinati aspetti della disciplina. Prendiamo, ad esempio, la risoluzione dello scorso 27 settembre (n. 81/E), con la quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche un marchio allo stato di domanda, la cui registrazione sia oggetto di opposizione, può accedere al regime di tassazione agevolata. Tale provvedimento si chiude con un monito “si ritiene che l’istante, nell’adottare un atteggiamento prudenziale in sede di sfruttamento dell’agevolazione Patent box, dovrà tempestivamente segnalare alla Scrivente qualsiasi evento che possa portare alla mancata registrazione del marchio”. Non sono state, tuttavia, chiarite le conseguenza qualora, accolta l’opposizione, la registrazione del marchio non si dovesse perfezionare.
dell’arte La questione Patent box per una parte della nostra platea di clienti ha avuto luci ed ombre. In particolare il settore editoriale aveva nutrito speranze per la proprietà intellettuale e i costi inerenti, ma si sono dovuti ricredere.
vincenti Fermo restando il giudizio positivo sul regime Patent box soprattutto in termini di opportunità per le imprese italiane, vi sono ad oggi ancora alcune incertezze sulla concreta applicazione delle metodologie indicate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E/2016. In particolare, al fine di determinare il contributo economico apportato dai beni immateriali e conseguentemente quantificare l’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria indica la necessità di fare riferimento alle metodologie di transfer pricing indicate dall’Ocse, esprimendo la propria preferenza per il metodo del confronto del prezzo e il residual profit split.
L’applicazione di entrambi i metodi può richiedere la predisposizione di apposite benchmark analisys mediante l’utilizzo di specifici database generalmente utilizzati sia dai contribuenti sia dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi sui prezzi di trasferimento.
La disponibilità di informazioni su contratti di concessione in licenza dei beni immateriali stipulati tra terzi indipendenti, l’omogeneità delle informazioni desumibili dai database, la strategia di ricerca adottata nella predisposizione della benchmark analysis, l’effettiva comparabilità con i soggetti selezionati come comparables sono alcuni degli elementi che influenzano l’analisi e la quantificazione dell’agevolazione e saranno oggetto di attenta e critica valutazione da parte dall’Amministrazione finanziaria nel corso dei contraddittori.
Infine, è opportuno tenere in considerazione l’impatto che la stipula di un accordo di ruling in tema di Patent box potrebbe avere sulle politiche e metodologie di transfer pricing adottate dai contribuenti in passato o applicabili negli esercizi futuri e la valutazione delle stesse da parte dall’Amministrazione finanziaria.
carfagnini Capisco molti operatori rimasti delusi dall’ambito applicativo della disposizione, tuttavia dobbiamo considerare che l’intento del Patent box, almeno nelle intenzioni del legislatore, è quello di trattenere in Italia le imprese con marchi forti o con intangibili forti, ed evitare migrazioni verso l’estero. Con questo obiettivo, quindi, la norma è stata costruita. Ricordiamo che si tratta di una agevolazione su reddito, non una misura volta per risanare un settore in crisi come ad esempio l’editoria. A tal fine, esistono altre norme quali, ad esempio, il credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. La mia valutazione sulla norma, pur con le incertezze discusse precedentemente, è positiva e credo che il nostro legislatore debba essere coraggioso e mantenere il più possibile marchi all’interno del perimetro agevolabile. È essenziale, in tal senso, tener conto del contesto italiano, caratterizzato dalla presenza di marchi molto forti.
doneddu Il giudizio è positivo, in quanto si tratta di una norma comunque finalizzata a mantenere investimenti in ricerca e sviluppo in Italia e, potenzialmente, ad attrarne di nuovi.
Ma la domanda vera è: un’agevolazione fiscale di questo tipo, complessa nella definizione del reddito agevolabile e la cui applicazione è (nella maggior parte dei casi) demandata ad una fase di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, è realmente idonea ad attrarre nuovi investimenti in tecnologia? A mio avviso, per perseguire efficacemente tale finalità sarebbe opportuno affiancare all’agevolazione misure finalizzate alla semplificazione della legislazione di protezione degli intangibili e degli strumenti di tutela, giurisdizionale e non, della proprietà intellettuale.
gulisano Come già anticipato, è presumibile che nell’ambito della fase di contraddittorio possano emergere talune divergenze di vedute fra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, ciò anche in ragione della peculiarità dell’oggetto della misura agevolativa. Inoltre, la fase di contraddittorio potrebbe non essere l’unica sede in cui potranno rilevarsi divergenze di vedute od interpretative. Anche in fase successiva a quella concernente la individuazione della porzione di reddito agevolabile, potrebbero riscontrarsi, infatti, ulteriori disallineamenti. E’ il caso, a titolo esemplificativo, della fase di individuazione e determinazione del c.d. “nexus ratio” cioè del rapporto tra i costi qualificati e quelli complessivi, che non sarà oggetto di analisi in sede di rilascio del ruling, ovvero, del giudizio circa l’intervento di sostanziali modifiche rispetto al contesto rappresentato in fase di presentazione del ruling e concreta attivazione del contraddittorio.
cavallaro Il giudizio è assolutamente positivo. A seguito dell’introduzione dell’agevolazione, si è sviluppata all’interno del sistema produttivo italiano, non solo nelle grandi aziende ma anche in quelle di dimensioni medie, una presa di coscienza sui valori competitivi alla base del posizionamento competitivo dei singoli players. Presa di coscienza sul ruolo degli assets intangibili, siano essi protetti o meno, purché segreti, come fattore di crescita e di sviluppo. di quelle che il nostro paese non vedeva da decenni.
La Patent box suscita ancora qualche timore…
thiem Io temo due tendenze che, secondo me, possono creare danno all’immagine dell’Italia: una è la percezione che si fa un passo avanti e due indietro. La seconda è che misure annunciate anche come strumento di supporto per le piccole e medie imprese nell’iter legislativo ma anche nella realtà, si dimostrino strumenti di poco utilità per quest’ultime, mentre sono molto utili per le aziende che ragionano ad alte cifre. Se una grande impresa, in sede di ruling, si aspetti 10 ma viene proposto 5, quel 5 può essere una cifra da non sottovalutare soprattutto se poi il numero delle domande giustifica anche l’impegno in termini di risorse dell’azienda. Lo stesso discorso non vale per una piccola azienda che ha un numero limitato di domande e che non vedono neanche realizzare le attese. Temo quindi che non sia irrealistico pensare che a non poter usufruire delle agevolazioni della Patent box , nella concreta realtà, siano soprattutto le piccole imprese. Senza parlare del rischio di aumento dei casi giudiziari, un fenomeno che preoccupa abbastanza.
carfagnini Una delle sfide sarà quella di garantire un trattamento il più possibile omogeneo tra i diversi contribuenti che hanno aderito. La procedura è complessa e le grandi imprese troveranno, nei funzionari della direzione centrale, degli interlocutori più preparati e abituati a confrontarsi con tematiche di transfer pricing. Diversamente le piccole/medie imprese dovranno dialogare con le direzioni regionali dove gli interlocutori sono meno preparati ed in ogni caso più frammentati sul territorio. Quindi il rischio di difformità di trattamento è a mio avviso concreto e dovrebbe essere, per quanto possibile, evitato.
gazzo Non sono convinto che questa legislazione nasca per le piccole e medie imprese, poiché assicura vantaggi fiscali solo per chi fa innovazione su larga scala. La legislazione che favorisce più specificamente le piccole e medie imprese sembra invece essere la normativa che garantisce il credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dal risultato ottenuto.
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