Pro e contro del nuovo Codice della crisi

Franco Fabio Maccabruni, fondatore dello Studio Maccabruni & Partners, illustra pro e contro del nuovo impianto normativo.

Franco Fabio Maccabruni, fondatore dello Studio Maccabruni & Partners, illustra pro e contro del nuovo impianto normativo, che convince per il superamento del sistema di allerta ma pone dei dubbi sull’eliminazione delle sezioni specializzate pluricircoscrizionali.

Quali sono le novità più significative introdotte dal nuovo Codice?
Voglio richiamare due novità introdotte dal D. Lgs. 83/2022. La prima, che ritengo sostanzialmente positiva, è l’abbandono definitivo del sistema di allerta, i cui automatismi avrebbero potuto portare l’impresa, in casi estremi, verso la liquidazione giudiziale anche in ipotesi di mancanza di istanze dei creditori. Condivisibile, invece, confermare l’obbligo in capo agli organi di controllo e ai creditori pubblici di segnalare agli amministratori gli “indici di allerta” e aggiungere quello degli intermediari finanziari di segnalare le variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti concessi, inquadrandolo, però, nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi, che già aveva sostituito quella di allerta nel periodo emergenziale.
La seconda novità segna, viceversa, un non condivisibile ritorno al passato rispetto alla legge delega del 2017, con l’eliminazione delle sezioni specializzate pluricircoscrizionali. Quello che mi preoccupa in questa scelta è la maggior lentezza con cui si potrà formare una pronta e convergente interpretazione dei nuovi principi da parte dei 140 tribunali della Repubblica e invece attendere l’intervento dei giudici superiori.

Quale norma della nuova disciplina pensa di dover interpretare nel suo lavoro quotidiano in materia?
Io mi occupo principalmente di ristrutturazioni stragiudiziali o extragiudiziali; il Codice dedica una norma (art. 56) ai “piani attestati”, menzionati dalla legge fallimentare esclusivamente in sede di esenzione dalla revocatoria fallimentare (e infatti, oggi li definiamo “Accordi ex 67 l.fall.”). La relazione illustrativa afferma che il piano attestato è solo in continuità aziendale, escludendo, pertanto, l’ipotesi liquidatoria. L’affermazione non è condivisibile. La norma, infatti, dice che il piano deve essere “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”, il che consente di utilizzare lo strumento anche per accordi in cui la soddisfazione dei creditori passi per un’attività eminentemente liquidatoria (penso a un caso recente in cui l’accordo prevedeva la dismissione al meglio e dunque nel tempo e con riscadenziamento dei crediti, di un grande patrimonio immobiliare).

Qual è il suo giudizio complessivo in merito al nuovo impianto normativo?
Sicuramente positivo, perché inquadra il diritto della crisi nel diritto dell’impresa, quale disciplina di una fase della sua vita e non solo della sua dissoluzione.

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