La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Simet sul procedimento riguardante le indennità di trasferta dei dipendenti.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 16230/2018, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Minella in favore della società SIMET S.r.l., con sede a Borgomanero (NO), ponendo fine al contenzioso avviato nel 2008 in seguito agli avvisi di accertamento notificati alla società dall’Agenzia delle Entrate di Novara, la quale contestava la mancata effettuazione delle ritenute sulle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.
Dopo i ricorsi presentati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara e alla Commissione Tributaria regionale di Torino, l’avvocato Dario Minella, name partner dello Studio Legale Minella, ha dedotto come primo motivo del ricorso avanti alla Corte di Cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del TUIR – D.P.R. 917/1986 comma 6, anziché la più corretta applicazione del comma 5 del medesimo articolo di legge, relativamente all’interpretazione ed alla definizione di trasferta cd. occasionale ovvero trasferta cd. strutturale o per contratto.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Minella argomentando anche che il d.l. 193 del 2016 nel frattempo aveva introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica che forniva elementi più chiari per distinguere i diversi tipi di trasferta e il diverso regime fiscale e previdenziale.