Lo studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners ha vinto per il suo cliente Fastweb il contenzioso originato dal ricorso di una seconda impresa per una gara bandita dalla RAI.
Il team dello studio che ha lavorato sul caso era composto da un team composto dai soci Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli e Mario Di Carlo e dal senior associate Giuseppe Lo Monaco mentre per RAI ha agito un team guidato dai soci Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto e dall’avv. David Astorre dello studio legale Cintioli e Associati.
Il giudizio trae origine dal ricorso dell’impresa seconda classificata avverso l’aggiudicazione a Fastweb della gara bandita da RAI per l’affidamento di un accordo quadro relativo ai servizi per la diffusione dei contenuti multimediali sulle piattaforme IP – CDN. Il servizio messo a gara è di natura informatica, finalizzato alla diffusione presso il pubblico dei telespettatori di determinati contenuti multimediali dell’offerta RAI, affinché essi possano essere fruiti tramite PC, tablet, smartphone, smart tv ed altri dispositivi connessi alla rete internet.
Tra le plurime censure sviluppate dal ricorrente, tutte respinte dal TAR, vi è quella relativa alle corrette modalità di verifica tecnica della piattaforma offerta da Fastweb, finalizzata a dimostrare che le performance non degradano ed il tempo di download dei contenuti rimane costante, simulando più tipi di connessione e dispositivi di fruizione.
Il TAR, dopo avere analizzato le memorie delle parti e le relazioni prodotte dai consulenti tecnici, ha concluso affermando che tutte le sessioni la verifica hanno avuto esito positivo, evidenziando un’erogazione dello streaming superiore al requisito minimo richiesto nel Capitolato e che il procedimento di verifica applicato e le valutazioni tecniche effettuate dalla stazione appaltante non manifestano profili di erroneità macroscopica e/o di illogicità.
L’impresa ricorrente ha anche chiesto l’annullamento della gara, rilevando che RAI avrebbe dovuto bandire una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anziché quello del minor prezzo.
Il TAR, respingendo il motivo di ricorso, ha osservato che la Stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha dichiaratamente prescelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo in quanto trattasi di servizio recante caratteristiche standardizzate ed ha fortemente dettagliato e puntualizzato le caratteristiche del servizio nel Capitolato tecnico, dove sono analiticamente fissati i requisiti prestazionali richiesti.
In base a quanto previsto dall’art. 95 co. 4 lett. b) d.lgs. 50 del 2016, è lo stesso Codice dei contratti pubblici a consentire l’utilizzo del “criterio del minor prezzo: […] per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato […]”.
Il TAR ha concluso che la scelta discrezionale del criterio del minor prezzo da parte della RAI non appare illogica e risulta in linea con le caratteristiche standardizzate del servizio oggetto della gara.